AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI


di Avvocato Carlo Cavallo150123-banca_finanza

Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2016).

 

L’introduzione per effetto della legge n. 184/2014 del delitto di autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ex art. 231/2001 ha dato origine ad una serie di questioni di coordinamento tra le varie discipline con soluzioni talvolta opposte.

Uno dei problemi più rilevanti riguarda la possibilità che l’autoriciclaggio dell’ente possa avere quale reato presupposto una fattispecie che esula dall’elenco contenuto nel D. Lgs. 231/2001.

La Confindustria con la Circolare n. 19867 del 12 giugno 2015 ha sottolineato che configurare l’autoriciclaggio anche rispetto a fattispecie diverse da quelle contenute nel D. Lgs. 231/2001 avrebbe considerevoli ricadute sul piano pratico, in quanto porterebbe a sovraccaricare eccessivamente il sistema di prevenzione attivato dall’impresa, vanificandone l’efficacia:“sul piano operativo – si legge – ne potrebbe derivare un’attività di aggiornamento del Modello Organizzativo pressoché impraticabile.

D’altra parte, si aggiunge, “l’interpretazione estensiva sembra violare le fondamentali garanzie di tutela previste dal Decreto 231.”

In sostanza, secondo Confindustria, l’autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità dell’ente soltanto se il reato-base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto 231.

Ad una conclusione opposta giunge l’ABI.

Nella Circolare dell’1 dicembre 2015 la questione dei limiti dell’autoriciclaggio viene affrontata nell’ambito delle indicazioni offerte per l’aggiornamento dei modelli organizzativi.

Si ricorre, anzitutto, ad una fondamentale distinzione relativa all’origine del provento illecito, classificato come esterno alla banca o di formazione interna alla banca stessa.

Nel primo caso – provento esterno -, per evitare di commettere il reato di autoriciclaggio la Circolare sottolinea la necessità per la banca di attingere alla normativa dettata in tema di antiriciclaggio dal D. Lgs. 231 del 2007 nel quale all’art. 2 si dà una definizione di riciclaggio tale da coprire anche l’ipotesi di autoriciclaggio. Inoltre si richiama l’utilità di attingere ai principi, alle regole ed alle procedure, già in essere in ambito aziendale, per prevenire il rischio di incorrere nella “responsabilità amministrativa” per la commissione dei reati ex artt. 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c. p..

Nel caso – diverso – in cui i proventi illeciti si siano formati all’interno della stessa banca, le procedure e i princìpi di comportamento, già adottati per prevenire il rischio di commissione degli altri reati inseriti nell’elenco di quelli presupposto della responsabilità degli enti, possono risultare efficaci anche per la prevenzione “a monte” dell’autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti.

Ciascuna banca potrà pertanto far riferimento, nella parte del modello organizzativo dedicata al reato di autoriciclaggio, ai principi di comportamento e ai presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie criminose.

Poste tali premesse sull’origine del provento, la Circolare osserva che per i casi in cui “la provenienza del denaro sia riconducibile a reati non rientranti nel catalogo di cui agli artt. 24 ss. D. Lgs. n. 231 del 2001 – in primo luogo vengono in considerazione i reati fiscali, la realizzazione di alcune tipologie dei quali determina non tanto la creazione di nuove disponibilità illecite, ma la permanenza nel patrimonio della banca, quale profitto dell’illecito, della somma corrispondente all’ importo delle imposte evase – i presìdi devono strutturarsi focalizzando il contenuto del Modello organizzativo non tanto sul controllo circa la provenienza del denaro, quanto sulle modalità di utilizzo dello stesso, in modo da far emergere eventuali anomalie o elementi non ordinari e impedendo il ricorso a tecniche idonee ad ostacolare in concreto l’individuazione della provenienza illecita dei beni.

Insomma: per l’ABI l’autoriciclaggio è ammissibile anche nel caso di reati esclusi dal perimetro del D. Lgs. 231/2001.

In fase di adeguamento dei modelli, quindi, si consiglia grande attenzione alla ricostruzione dell’origine dei flussi di denaro. Messe da parte le battaglie dogmatiche, certamente valide ma in altre sedi, la Circolare offre un suggerimento dettato dalla necessità di non esporre gli istituti bancari al rischio – non irreale nei reati fiscali, ad esempio – di vedersi contestare l’autoriciclaggio fondato su una fattispecie estranea a quelle contenute nell’elenco del ben noto decreto.

E’ comunque utile ricordare, in conclusione, che vigono principi, regole e procedure, anche non direttamente collegati ai presìdi ex D. Lgs. 231/2001, volti a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili all’attività bancaria e finanziaria, nonché la correttezza della gestione. Ne discende che l’implementazione di sistemi di controllo interno, normative e procedure aziendali conformi alla normativa di settore deve essere considerata, già di per sé, un’efficace contromisura a fronte dei rischi di commissione nell’ambito aziendale di reati, fonte di proventi illeciti e del loro reimpiego.