Bis in idem tra truffa e bancarotta ed altre questioni rilevanti nella vicenda “quote latte”
Nota a commento a GUP Cuneo 28.4.2017.
Si chiude con la pronuncia in commento (GUP Cuneo, 28.4.2017) anche l’ultimo capitolo dell’annosa e decennale vicenda giudiziaria incentrata sulla repressione dei meccanismi fraudolenti ideati, tra la fine degli anni ’90 ed i primi anni 2000, per arginare illegalmente il sistema comunitario delle c.d. “quote latte” e delle correlate sanzioni imposte a carico degli allevatori per le quantità prodotte in eccedenza.
La Sentenza del Tribunale di Cuneo – chiamato a pronunciarsi sulla contestazione di svariati reati di bancarotta, semplice e fraudolenta (per il tramite, fra l’altro, della commissione dei reati societari di cui agli arti. 2621 e 2622 c.c.), in capo ai medesimi soggetti in passato già condannati, in relazione ai medesimi fatti, per truffa aggravata – affronta la questione prendendo le mosse da un sintetico, ma efficace, excursus del quadro normativo di riferimento e delle numerose vicende processuali susseguitesi, in Piemonte e altrove, nel corso degli anni.
Due i passaggi più significativi della decisione in commento.
In primo luogo il giudicante si sofferma sull’accertamento del bis in idem tra le contestazioni mosse ai soci, amministratori e sindaci delle Cooperative latte nel presente procedimento ed i fatti già giudicati con Sentenza passata in giudicato per il reato di truffa aggravata, riconoscendo che si tratta, invero, dei medesimi fatti, ai fini dell’applicazione del divieto di secondo giudizio (art. 649 c.p.p.), anche alla luce della lettura che di tale principio generale è stata data dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, di recente, da quella della Corte Costituzionale.
Un secondo aspetto di primario interesse concerne, per contro, la posizione del revisore legale delle Cooperative, imputato per il reato di bancarotta fraudolenta, per aver cagionato il dissesto “non impedendo ex art. 2403 e 2406 c.c. agli amministratori di porre in essere plurime condotte illecite“. Con riferimento a tale posizione, il Giudice si trova a doversi esprimere in ordine alla responsabilità ravvisabile in capo al professionista per aver omesso – secondo la tesi d’accusa – i controlli a lui imposti dalla normativa in materia societaria. Sul punto, la Sentenza, nell’addivenire ad una pronuncia di non luogo a procedere per insussistenza del fatto contestato, si sofferma, in particolare, su tre elementi: in primo luogo – afferma il GUP – manca del tutto l’indicazione del parametro normativo su cui si innesterebbe la violazione addebitata al commercialista (non potendo valere, a tal fine, i riferimenti ai doveri di cui agli artt. 2403 e 2406 c.c., che riguardano il primo i doveri del collegio sindacale (figura sicuramente non coincidente con quella del revisore contabile) e il secondo le omissioni degli amministratoti. In secondo luogo, si pone l’attenzione sul periodo in cui l’imputato ha assunto l’incarico di revisione contabile (dal 2004 in poi), osservando come, a quel tempo, le Coop latte in questione avessero già cessato di operare (a seguito dell’entrata in vigore della legge 119/2003). Da ultimo, pur ritenendo i due precedenti argomenti del tutto assorbenti e da soli idonei a giustificare la pronuncia di non luogo a procedere, il giudicante si sofferma sulla mancanza del prescritto elemento soggettivo (dolo) in capo all’imputato per gli illeciti contestati, rilevandosi come il predetto, per contro, non solo non avesse esposto, nelle proprie relazioni, fatti contrari al vero, ma, per di più, si fosse adoperato – per quanto possibile – per ottenere dai soci delle Cooperative stesse il riconoscimento dei crediti vantati dalla società.
Questi, in sintesi, gli argomenti toccati dal GUP nei differenti punti della motivazione:
- Il sistema delle “quote latte” e delle Cooperative fittizie (pag. 19)
- Il meccanismo fraudolento architettato dagli imputati (e già oggetto di sentenza passata in giudicato per i reati di truffa aggravata (pag. 20)
- Il precedente pronunciamento della Corte di Cassazione in relazione a fatti analoghi commessi altrove (pag. 21)
- Il giudizio sulla configurabilità del bis in idem tra i fatti di bancarotta contestati e quelli di truffa già giudicati (pag. 22)
- Il giudizio sulla configurabilità del bis in idem tra i fatti di bancarotta da reato societario contestati e quelli di false comunicazioni sociali già giudicati (pag. 23)
- Conclusioni in ordine alla configurabilità del bis in idem (pag. 24)
- La posizione del revisore dei conti delle Cooperative latte (non giudicato precedentemente) e il difetto di prova dell’elemento soggettivo del reato (pag. 25)
- L’intervenuta prescrizione per gli illeciti di bancarotta semplice e le modalità di computo del relativo termine (pag. 27)
- I fatti di bancarotta distrattiva e la carenza dell’elemento soggettivo del reato in capo ai soci delle Cooperative (pag. 28).