CASO CITIBANK E PARMALAT

di Carlo CAVALLO

Avvocato in Torino


Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio-agosto 2013)150123-banca_finanza

 

Una recentissima sentenza della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 20060/2013 del 9 maggio 2013, ha affrontato e chiarito due aspetti assai importanti, relativi al meccanismo della responsabilità amministrativa.

L’occasione è stata offerta da un ricorso in Cassazione proposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Roma avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di Citibank, che era stata ritenuta priva di responsabilità amministrativa per i comportamenti tenuti in occasione delle operazioni di manipolazione di mercato poste in essere da Parmalat.

Nella vicenda erano stati coinvolti anche alcuni funzionari dell’istituto bancario, la cui responsabilità penale è stata esclusa dai giudici di primo grado, i quali in un passaggio della loro sentenza avevano lasciato supporre che i reati addebitati ai funzionari fossero prescritti.

La Cassazione ha affrontato entrambe le questioni.

In primo luogo è stato precisato che la prescrizione del reato presupposto non estingue la responsabilità dell’ente: detto in altro modo, anche se il reato non può essere più perseguito a causa del completo decorso del tempo stabilito per la conclusione del processo senza una sentenza definitiva di condanna, resta immutata la possibilità dell’Autorità Giudiziaria di accertare la responsabilità amministrativa dell’ente. In proposito l’art. 60 d. lgs. n. 231 del 2001 stabilisce che “Non può procedersi alla contestazione di cui all’art. 59, quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente é estinto per prescrizione”.

Secondo la relazione governativa l’art. 60 prevede un termine finale per l’esercizio da parte del pubblico ministero del potere di contestare all’ente l’illecito amministrativo dipendente dal reato, decorso il quale non può più procedersi alla contestazione stessa: ciò significa, si legge nella sentenza 20060/2013 che l’estinzione per prescrizione del reato impedisce unicamente all’accusa di procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo e non impedisce, invece, di portare avanti il procedimento già incardinto.

            La seconda questione oggetto della citata sentenza riguarda i riflessi che l’assoluzione di un soggetto, imputato di un reato, determina rispetto all’affermazione della responsabilità amministrativa.

L’assoluzione dell’imputato non determina automaticamente l’assenza di responsabilità.

A tale proposito si osserva che l’art. 8 d. lgs. n. 231 del 2001 dispone che “La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (…)“.

Il senso letterale della norma è chiarissimo nell’evidenziare l’autonomia delle due condanne: per la_responsabilità amministrativa, cioè, è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con_individuazione e condanna del responsabile. La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta in forma incidentale (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi non è imputabile) è ciò nonostante può essere sanzionata la società.

A conforto del proprio ragionamento la Corte cita la relazione ministeriale, secondo cui non vi sarebbe ragione di escludere, in queste ipotesi, la responsabilità dell’ente. Quello della mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato è, infatti, un fenomeno tipico nell’ambito della responsabilità d’impresa: anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l’esigenza di sancire la responsabilità degli enti. Sicchè, in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell’assetto organizzativo interno, non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad uno determinato soggetto, e ciò nondimeno risulti accertata la commissione di un reato, l’ente ne dovrà rispondere – ricorrendone tutte le condizioni di legge – sul piano amministrativo.