di Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2014)
Svolta nella vicenda giudiziaria che riguarda la Impregilo s.p.a.: con la sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio di quest’anno, la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia della Corte d’Appello di Milano, che nel 2012, confermando la decisione emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 17 novembre 2009, aveva assolto la società dagli illeciti contemplati dall’art. 25-ter (reati societari), lett. a) (false comunicazioni sociali) e r) (aggiotaggio) del D. Lgs. 231/2001, commessi dal Presidente del CdA e dall’Amministratore Delegato.
Precedentemente tanto il Giudice di Primo Grado che quello d’Appello avevano ritenuto che la Impregilo s.p.a. avesse predisposto e adottato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei suddetti reati e per tale ragione ne avevano dichiarato l’assoluzione.
Il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Milano non aveva condiviso questa impostazione: aveva proposto, quindi, ricorso per Cassazione contro l’assoluzione della Corte, sostenendo che l’“elusione fraudolenta” del modello organizzativo, attribuita dai Giudici al Presidente del CdA ed all’Amministratore Delegato della società e fonte della non responsabilità di Impregilo s.p.a., non era adeguatamente motivata.
Nella sentenza della Corte d’Appello di Milano, si sosteneva che l’elusione fraudolenta del modello non era stata consumata nei confronti degli operatori del mercato (cui era diretta l’informazione falsa idonea ad alterare sensibilmente i valori dei titoli sul mercato), bensì verso gli “altri protagonisti” della procedura.
A parere del Procuratore Generale, tuttavia, questa ricostruzione era viziata da un errore logico-giuridico, in quanto la frode operata dal Presidente del CdA e dall’Amministratore Delegato era stata attuata esclusivamente in danno degli operatori di mercato destinatari delle informazioni false. Nessuna frode era ravvisabile nei confronti degli altri protagonisti della procedura, posto che il controllo del testo definitivo delle comunicazioni spettava esclusivamente al Presidente ed all’Amministratore Delegato proprio in virtù di quanto previsto nel modello che, consentendo una redazione dei comunicati stampa “solitaria” ed esente da qualsiasi tipo di controllo incrociato, mostrava limiti evidenti.
A fronte delle considerazioni del Procuratore Generale, nelle memorie difensive si rimarcava come il modello organizzativo fosse stato adottato dalla società tempestivamente e sulla scorta dei suggerimenti contenuti nelle linee guida emanate da Confindustria. Con riferimento al reato presupposto (l’aggiotaggio), inoltre, i difensori ne contestavano la sussistenza, ritenendo che i vertici societari non avessero diffuso notizie al pubblico, bensì espresso valutazioni e formulato previsioni che si pongono al di fuori del perimetro di punibilità delineato dall’art. 2637 c.c.
A fronte delle considerazioni brevemente riassunte, la Suprema Corte ha accolto l’interpretazione della norma fornita dal Procuratore Generale, ritenendo che l’inganno nei confronti del mercato costituisca uno degli elementi della condotta di aggiotaggio mentre l’elusione fraudolenta, di cui all’art. 6 del Decreto 231, è “evidentemente diretta verso la struttura aziendale nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale”. Su di esso la Cassazione precisa che il giudizio di idoneità deve sostanziarsi in una valutazione del modello concretamente attuato dall’azienda, in un’ottica di adeguatezza dello stesso rispetto agli scopi che si prefigge di raggiungere. Né il riferimento ai suggerimenti delle associazioni di categoria deve indurre in errore: il terzo comma dell’art. 6 non giustifica, infatti, alcun rinvio a tali codici, che sono e restano dei validi riferimenti, delle “basi di elaborazione” del modello, che deve però essere calato nella specifica realtà aziendale in cui troverà attuazione. Né il vaglio ministeriale conferisce loro il crisma dell’incensurabilità, non vincolando in alcun modo il Giudice, che deve attenersi alle linee direttrici generali dell’ordinamento, oltre che “ai principi della logica e ai portati della consolidata esperienza”. Dopo aver ricordato che l’aggiotaggio è un delitto di comunicazione, la Cassazione sottolinea, infine, come, proprio sul fronte della comunicazione, il modello si riveli inefficace. Nel ricordare che l’art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto 231 prevede obblighi di informazione nei confronti dell’organo deputato alla vigilanza sul modello, la Suprema Corte evidenzia come non fosse chiaro se la versione definitiva dei comunicati fosse stata sottoposta all’attenzione di detto organo o se, come sembra emergere dalla sentenza di merito, tale passaggio non fosse espressamente contemplato. Se così fosse, concludono i giudici di legittimità, il controllo prescritto dall’art. 6 si ridurrebbe a un “mero simulacro”. Alla necessità di circoscrivere la nozione di condotta fraudolenta, nonché di provare la sussistenza del reato presupposto (l’aggiotaggio), va dunque ascritta la decisione finale di annullare la sentenza impugnata e di rinviarla ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.
La lezione che si trae dall’annullamento della Cassazione è l’assoluta necessità, quando si redige un modello organizzativo, di affidarsi ad uno specialista in materie giuridiche che abbia esperienza pratica, perché solo questa figura professionale può prevedere le interpretazioni che, in sede di valutazione processuale, spesso vengono adottate dai Giudici. Tutelare l’ente non significa scegliere i dotti conoscitori delle pandette, ma gli esperti di un certo settore.