Causalità e colpa nella responsabilità degli amministratori per esposizione dei lavoratori ad amianto

I procedimenti penali concernenti le responsabilità degli imprenditori per morte e lesioni dei lavoratori riconducibili alla loro esposizione a fibre d’amianto costituiscono uno dei terreni più interessanti, dal punto di vista difensivo, per misurarsi con le tematiche della causalità e dell’elemento soggettivo nell’ambito dell’imputazione colposa (sia essa in forma attiva o omissiva). Tematiche, queste, che mai come in questi anni sono al centro di ampi dibattiti, giurisprudenziali e dottrinali, tesi a far luce, in particolare, sui metodi e sui criteri epistemologici che debbono (o dovrebbero) guidare gli operatori del diritto allorquando il processo penale è chiamato a confrontarsi con la scienza, con le sue leggi, le sue teorie ed i suoi modelli esplicativi.

Su queste tematiche verte il presente contributo, che è stato oggetto di produzione nell’ambito del procedimento penale quale nota d’udienza in ausilio alla discussione finale delle difese degli imputati e ripercorre le tappe fondamentali di una complessa vicenda giudiziaria durata oltre tre anni.

La vicenda si è risolta con pronuncia assolutoria piena, ex art. 530 co. 1 c.p.p., in relazione alle accuse mosse agli imputati, con formula “per non aver commesso il fatto”.

 

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Sommario:

PREMESSA – pag. 5
I. INSUSSISTENZA DI DATI SULLE CONCENTRAZIONI DI FIBRE DI AMIANTO EVENTUALMENTE PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NELLO STABILIMENTO DI – pag. 9

II. INSUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ PENALMENTE RILEVANTE TRA LE ASSERITE OMISSIONI CONTESTATE A TITOLO DI COLPA AGLI IMPUTATI E IL DECESSO DEI LAVORATORI – pag. 21

III. SULLE POSIZIONI DELLE SINGOLE PERSONE OFFESE – pag. 67

IV. INSUSSISTENZA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO IN CAPO AGLI IMPUTATI IN RELAZIONE AI PERIODI DI VIGENZA DELLE RISPETTIVE POSIZIONI DI GARANZIA PENALMENTE RILEVANTI – pag. 81