di Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2014)
Le Linee Guida emanate da Confindustria in materia di redazione dei Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, recentemente sottoposte a revisione dalla stessa Confindustria ed a successiva approvazione nello scorso luglio dal Ministero della Giustizia, hanno nuovamente alimentato il mai sopito dibattito concernente la possibile coincidenza dell’Organismo di Vigilanza con il Collegio Sindacale.
La questione si è posta dopo l’emanazione della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di Stabilità): essa, all’art. 14 comma 12, ha inserito il comma 4 bis all’articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, sancendo che, dal 1° gennaio 2012, nelle società di capitali il Collegio Sindacale può svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza.
L’innovazione legislativa, apparentemente giustificata dalla volontà di agevolare la diffusione dei modelli organizzativi senza appesantire i bilanci aziendali, ha generato posizioni contrapposte tra gli interpreti, che meritano di essere qui sinteticamente riportate prima di richiamare l’orientamento manifestato da ultimo da Confindustria.
L’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza si è sempre dichiarata contraria all’ipotesi di una coincidenza tra l’organismo di vigilanza ed il Collegio Sindacale: il pericolo, si sostiene, è il possibile conflitto di interessi tra due organi caratterizzati da diverse finalità, funzioni e referenti.
Su analoga posizione si era attestata, a suo tempo, la Guardia di Finanza con la Circolare n. 83607 del marzo del 2012: in questo voluminoso documento si osserva che “l’Organismo di vigilanza non può essere rappresentato dal Collegio Sindacale“, sottolineando la necessità di “valutare con attenzione la nomina di alcuni dei sindaci quale membri dell’Organismo di Vigilanza, anche se nella prassi tale attribuzione sempre è più frequente”. Considerazione, peraltro, perfettamente corrispondente alla realtà.
Dal canto suo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti nel settembre 2012, preso atto della nuova formulazione dell’articolo 6 D. Lgs. 231/2001 conseguente all’aggiunta del comma 4 bis, pur sottolineando che si è posta fine alla diatriba relativa alla possibilità per il Collegio Sindacale di svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza, ha invitato comunque gli iscritti a tenere sempre presenti le sostanziali differenze tra le due figure: si osserva, in particolare, che “per il singolo sindaco, in relazione ad alcuni di reati elencati dal decreto si ripropone il problema dell’incompatibilità tra la funzione di controllore controllato“.
Il Codice di Disciplina delle Società quotate nell’aggiornamento del 15 luglio scorso ha invece registrato una assai maggiore apertura rispetto alla problematica in oggetto, devolvendo la scelta alle società stesse.
L’istituto di ricerca di categoria dei Dottori Commercialisti (Irdcec) con il documento numero 18 maggio 2013, noto a tutti i cultori della materia, ha sottolineato che dalla coincidenza dei due organi scaturisce una “migliore diffusione e maggiore tempestività dei flussi informativi“.
Una posizione radicale è stata assunta dalla Banca d’Italia: nell’aggiornamento della circolare n. 263/2006 risalente al 2 luglio 2013, si afferma che “l’organo con funzioni di controllo svolge, di norma, la funzione di Organismo di Vigilanza (…..) Le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione“. Il che, in italiano chiaro, equivale a dire che membri del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza – salvo motivate eccezioni – coincidono.
In questo scenario l’ultima versione delle Linee Guida di Confindustria sottolinea che l’attribuzione del duplice ruolo ad un unico organo deve essere “oggetto di attenta valutazione, per evitare in concreto l’insorgere di possibili conflitti d’interesse o di carenze del sistema di controlli“.
In conclusione: occorre affidarsi ad un serio professionista, capace di valutare adeguatamente le esigenze del singolo ente e contemperare le imprescindibili esigenze di autonomia che connotano il Collegio Sindacale e quelle non meno importanti dell’Organismo di Vigilanza: si tratta, infatti, di non dimenticare che entrambi, il primo nella sistematica del codice civile ed il secondo in quella del D. Lgs. 231/2001 sono pensati e voluti con l’intento di mantenere equidistanza ed indipendenza non solo tra di loro, ma anche rispetto al management aziendale.
E così, se dalla coincidenza dei loro componenti, dovesse derivare un pericolo per le funzioni di controllo cui sono rispettivamente preposti, nessun risparmio di spesa potrà giustificare il sacrificio delle esigenze di tutela dell’ente, svolte da tali organi.