La Corte d’Appello di Torino si è pronunciata, recentemente, a proposito dei criteri di computo del termine cautelare di fase nella particolare ipotesi disciplinata dall’art. 304 c. 1 lett. c) c.p.p., vale a dire nei casi di sospensione per il deposito delle motivazioni della sentenza, nel caso di specie di quella di Primo Grado.
La Corte territoriale, in particolare, nell’ordinanza, conformandosi agli orientamenti più recenti della Suprema Corte sul punto (si veda, da ultimo, Cass. pen., sez. I, n. 22584/2015, ud. 24.3.2015, pagg. 5 s.), ha chiarito come il computo del termine di fase – nei casi in cui sia disposta la sospensione di questo durante il tempo riservato alla stesura della sentenza – vada operato con riferimento all’intero termine stabilito dal Giudice ex art. 544 comma 3 (che fa riferimento alla stesura di motivazioni particolarmente complesse), comunque non superiore a 90 giorni, e non solo alla parte di tale termine effettivamente utilizzata dal Giudice per la redazione.
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