Nota a Trib. Cuneo, Sez. GIP, Ord. 12 febbraio 2018, Giud. Caveglio, imp. F.
Con una sintetica ma incisiva pronuncia, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cuneo ha accolto l’istanza di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di un giornalista che, nel redigere un resoconto della conferenza stampa di un consigliere comunale, dalle colonne di un quotidiano locale, intitolava l’articolo: “La tassa di soggiorno? Soltanto il modo per finanziare il PD”; così facendo – secondo la tesi propugnata dalle persone offese opponenti, il giornalista avrebbe diffamato i locali dirigenti del partito in questione oltre all’Amministrazione comunale coinvolta, in quanto egli non si sarebbe limitato a riportare il contenuto testuale delle dichiarazioni rese da altri, spingendosi fino ad insinuare la commissione di un illecito finanziamento politico.
Il Giudice – adito a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione – avalla la richiesta di archiviazione sul presupposto che l’indagato, nel caso di specie, abbia legittimamente esercitato il proprio diritto di critica politica in relazione ad una questione di indubbio interesse pubblico. L’esercizio di una simile facoltà, garantito dall’art. 21 della Costituzione ha infatti, per sua natura, un contenuto eminentemente valutativo – osserva l’Ordinanza – con la conseguenza che il contenuto delle esternazioni così effettuate non è valutabile in termini di verità o falsità, ma solo in termini di generica corrispondenza al fatto – così come realmente accaduto -, di correttezza espressiva e di continenza formale del linguaggio impiegato.