di Avv. Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2015).
Con la recente sentenza n. 43689/2015 la Cassazione si è pronunciata su un interessante caso di responsabilità dell’ente da reato, in relazione a condotte di falso in bilancio.
La vicenda ha coinvolto uno dei maggiori club calcistici italiani, l’A.S. Roma S.p.A., chiamata a rispondere dell’illecito di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001. In materia di responsabilità da reato degli enti, infatti, quest’ultima disposizione prevende una sanzione di natura pecuniaria, variabile a seconda della gravità del fatto, per l’ente nel cui “interesse o vantaggio” sia stato commesso l’illecito (art. 5 D.Lgs. 231/2001).
In esito ad un primo giudizio, nel 2011, la Corte d’Appello di Roma aveva, invero, riconosciuto insussistente la responsabilità penale per le condotte di false comunicazioni sociali ascritte all’amministratore del club capitolino per l’esercizio 2001/2002, mentre aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione per altre ipotesi di reato, dal medesimo realizzate – secondo l’accusa – mediante una serie di trasferimenti incrociati di giocatori, attraverso meccanismi di sopravvalutazione degli stessi. Parallelamente, i Giudici avevano ravvisato a carico dell’ente A.S. Roma la responsabilità di natura penal-amministrativa in relazione alle medesime citate operazioni di trasferimento di giocatori, che avrebbero comportato – si diceva in sentenza – una variazione del risultato economico di esercizio e del patrimonio netto della società, integrando gli illeciti di false comunicazioni sociali.
La Suprema Corte, nel 2012, aveva annullato la suddetta pronuncia di merito, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame della vicenda, ritenendo – in particolare – che mancasse una precisa motivazione – onere del Giudice di merito – in ordine al requisito dell’“interesse o vantaggio” nei confronti dell’ente.
Chiamato ad una nuova pronuncia, il Giudice del rinvio ha motivato affermando che le false appostazioni nei bilanci di A.S. Roma S.p.A., relative alla compravendita di alcuni giocatori, sarebbero state proiettate ad un illecito risparmio d’imposta da parte dell’ente medesimo. Impostazione, questa nuovamente respinta dalla Corte di Cassazione, che ha rilevato come – in realtà – le “operazioni scorrette” poste in essere avessero consentito al club sportivo di “camuffare” al rialzo i risultati di bilancio, così non perseguendo certo (almeno, non in maniera diretta) un illecito risparmio d’imposta, quanto piuttosto una dissimulazione del reale andamento finanziario della società, con conseguente effetto al rialzo sul valore delle azioni (trattandosi di società quotata). In un simile contesto – rileva il Supremo Collegio – il Giudice del rinvio non ha chiarito con sufficiente certezza la sussistenza del requisito dell’interesse in capo all’ente, necessario per l’affermazione di responsabilità di quest’ultimo, lasciando invece aperto il dubbio che, a fronte di una condotta perpetrata dai soggetto agenti nel proprio esclusivo interesse, la società possa aver beneficiato in maniera solo “fortuita” delle mendaci informazioni iscritte a bilancio.
Il principio di diritto così affermato dalla Suprema Corte si può riassumere nella necessità che il Giudice del merito fornisca puntuali ed adeguate motivazioni “sulla effettiva ricorrenza dell’interesse dell’ente nella commissione del mendacio ed anche in quali termini si prospetti detto interesse, coinvolgente la responsabilità dell’ente”. Non è sufficiente, insomma, che la corrispondente fattispecie delittuosa sia stata realizzata da un soggetto apicale nell’ambito di quel tale ente per ritenere quest’ultimo sic et simpliciter quale diretto beneficiario della condotta illecita; al contrario, infatti, il requisito dell’interesse o vantaggio esplicitamente imposto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 comporta che tale elemento sia oggetto di una specifica ed autonoma valutazione, in fatto ed in diritto, da parte del Giudice di merito, prescindendo da qualsiasi automatismo tra responsabilità penale del soggetto e responsabilità dell’ente.
Diventa dunque fondamentale, in simili casi, stabilire se le condotte di falso in bilancio siano state attuate “nell’interesse o a vantaggio” della società in quanto tale, o se non si tratti – piuttosto – di condotte poste in essere da soggetti nel proprio esclusivo interesse; nel qual caso, come si è visto, l’ente va esente da responsabilità.
La decisione in commento assume speciale rilevanza non sono con riferimento ad attività di intermediazione e scambio tra società sportive – come nel caso di specie -, ma soprattutto con riferimento settori del mercato e dell’imprenditoria in cui più spesso possono verificarsi contestazioni di natura penal-societaria ed, in particolare, di false comunicazioni sociali (artt. 2621 ss. cod civ.), come quello bancario e dell’intermediazione finanziaria. Proprio in relazione a dette fattispecie si segnala anche un recente intervento del legislatore che, con la L. 69 del 2015 (in vigore dal 14 giugno 2015), ha messo mano alle fattispecie di false comunicazioni sociali, inasprendo le pene e rivedendo al rialzo, per l’effetto, anche le sanzioni pecuniarie previste in caso di responsabilità degli enti in relazione a detti reati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001).