Festeggiamenti in un locale: l’esercente risponde delle lesioni cagionate a un cliente
Nota a Sentenza (Giudice di Pace di Torino 19.2.2018, n. 133)
Degno di nota il recente pronunciamento del Giudice di Pace di Torino, chiamato a valutare la posizione degli imputati, accusati di aver cagionato lesioni colpose nel corso dei festeggiamenti di capodanno in un esercizio pubblico.
Vittima dello sfortunato evento un giovane medico, A.M., oggetto dello sciagurato gioco di alcuni altri avventori del locale che, inopinatamente, iniziavano a sollevare di peso e lanciare in aria la persona offesa, finché, all’ennesimo tentativo, questa non veniva ripresa “al volo” e rovinava violentemente a terra, riportando gravi conseguenze.
Di particolare interesse, in questo contesto, è il profilo di responsabilità riconosciuto dal Giudicante in capo al gestore del locale – un esercizio aperto al pubblico per la somministrazione di cibi e bevande -, incaricato di vigilare, quale responsabile, sulla sicurezza dei terzi, clienti e collaboratori. In specie la rimproverabilità per colpa di costui è stata individuata nella omessa adozione di quelle misure organizzative che avrebbero dovuto garantire – date le circostanze (i festeggiamenti di fine anno) ed il gran numero di avventori (ben superiore alla media delle altre serate) – la sicurezza dei clienti, prevenendo, nel limite del possibile, attività illecite o pericolose a danno di essi. Ebbene, nel caso di specie, afferma il Giudice, la posizione del gestore medesimo sarebbe connotata da particolare gravità, posto che egli aveva avuto modo di constatare il “gioco” pericoloso posto in essere dagli altri imputati, ma non aveva fatto quanto in suo potere per impedirne la prosecuzione, così concorrendo causalmente a cagionare (ex art. 40 cpv, c.p.) le lesioni occorse alla persona offesa.