Nota a Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 23520 del 7.5.2024
Con una interessante ed esaustiva pronuncia, la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia con cui era stata dichiarata inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna formulata dal difensore, per asserita inosservanza delle disposizioni sulla forma dell’impugnazione, come da ultimo novellate dalla c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), in particolare con riguardo al rilascio di uno specifico mandato ad impugnare (art. 581, co. 1-quater, c.p.p.) per i casi in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato.
In Sentenza, la Suprema Corte ha preliminarmente accolto l’eccezione difensiva in ordine alla inapplicabilità della nuova disposizione al caso di specie (opposizione presentata nel marzo 2023), per effetto della norma transitoria contenuta nell’art. 87, comma 4, del citato D.Lgs. 150/2022 che ne posticipava gli effetti al quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi (che sarebbero poi stati adottati il successivo 29.12.2023).
Nel prosieguo, i Giudici di legittimità esaminano altresì la più interessante questione legata alla possibilità di estendere la disciplina prevista per le impugnazioni in generale dall’art. 591 cod. proc. pen., come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, all’opposizione a decreto penale di condanna – qual era l’atto presentato nel caso di specie – concludendo infine per la non applicabilità a detta fattispecie della rigide regole dettate per la presentazione dell’atto di impugnazione, in particolare di quelle in tema di specificità del mandato (art. 581, co. 1-quater c.p.p.).
Afferma, in proposito, la Corte come: “l’opposizione a decreto penale di condanna non possa essere equiparata tout court – come fa l’ordinanza impugnata – ad un atto di impugnazione in senso tecnico: se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha esteso al primo alcune disposizioni proprie dell’impugnazione (si pensi, ad esempio, alla possibilità di adottare tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. per la presentazione dell’opposizione (omissis), è altrettanto vero che ciò ha fatto al fine di favorire la più ampia possibilità di opposizione, non per limitarla (così, è stato ritenuto che la legittimazione del difensore “eventualmente nominato” a proporre l’opposizione al decreto penale debba essere interpretata nel senso che la legittimazione compete anche al difensore nominato d’ufficio (omissis).
Dunque, «l’integrazione della disciplina speciale dell’opposizione con quella generale delle impugnazioni è consentita per garantire il favor impugnationis, o meglio oppositionis, cioè per consentire allo stesso opponente di raggiungere il risultato di attivare la fase del contraddittorio, fino al momento del decreto penale del tutto omessa»”.