di Dott. Matteo Ferrione
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017).
Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questione di grande interesse per i risvolti che può comportare nei casi in cui un certo reato (per esempio fiscale-tributario) venga commesso nell’ambito di una impresa costituita in forma di società. La Cassazione, specie negli ultimi anni, è tornata più volte a precisare alcuni punti fondamentali della disciplina della confisca, disciplina che trova la sua fonte in molteplici disposizioni di legge, a seconda del reato a cui il provvedimento si riferisce.
Con la recente Sentenza n. 28225/2016 la Suprema Corte si è occupata di questo interessante problema in relazione ad un procedimento penale per reati fiscali commessi dagli organi di una società (si trattava di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi del D.Lgs. 74/2000). Lo ha fatto, in specie, muovendo dalla differenza tra confisca “diretta” e confisca “per equivalente” (quest’ultima introdotta nel nostro ordinamento penale, per la prima volta, con la L. 300/2000 e poi successivamente ampliata ed estesa a molteplici fattispecie di reato) e richiamando, sul punto, quanto già affermato a proposito di questa distinzione in alcune importanti precedenti Sentenze
Per confisca “diretta”, da un lato, s’intende l’apprensione di beni che coincidono con quelli “direttamente” derivanti dal reato che è stato commesso (dunque quelli che costituiscono il “prezzo” o il “profitto” di quel reato); la confisca “per equivalente”, d’altro canto, rappresenta un mezzo suppletivo e cioè utilizzabile (nei soli casi ammessi dalla legge) quando non sia possibile per l’Autorità Giudiziaria intervenire direttamente sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato: essa ha dunque ad oggetto “altri” beni riconducibili al colpevole, per un valore complessivo equivalente a quello del prezzo o profitto del reato di volta in volta accertato. La giurisprudenza, in proposito, parla della confisca per equivalente o come di rimedio “residuale e sussidiario, che può essere adottato solo quando sia impossibile reperire i beni che costituiscono il profitto del reato” (in tal senso già Cass. pen. S.U. 10561/2014, Gubert).
Nel caso deciso dalla Corte che qui si commenta, il provvedimento di confisca per equivalente era stato applicato – ai sensi dell’art. 12 bis D.Lgs. 74/2000 – al legale rappresentante di una società (I.G. s.r.l.) responsabile dell’evasione fiscale, su beni di proprietà del medesimo imprenditore (per un importo di oltre 270.000,00 euro). Come precisa la giurisprudenza, in applicazione dei suddetti principi, la confisca per equivalente, per questo tipo di fattispecie, entra in gioco solo quando non possa essere eseguita in via diretta nei confronti della società beneficiaria del vantaggio (fiscale) derivante dal reato. Ebbene, proprio su questo punto, a fronte del ricorso prontamente – e correttamente – proposto dal difensore, la Corte di Cassazione rilevava che, prima di procedere con un simile provvedimento, si sarebbe dovuto accertare in modo esaustivo se effettivamente, all’interno del patrimonio aziendale della società I.G. s.r.l. non vi fossero beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario, o che questi non fossero al momento reperibili: in altre parole, il provvedimento impugnato non era stato correttamente motivato per poter effettuare la confisca per equivalente ai danni dell’imprenditore.
Sulla base di questi rilievi, la Corte di Cassazione decideva l’annullamento della Sentenza (con cui si era disposta la confisca) giudicandola illegittima per carenza di motivazione ed affermando il seguente principio di diritto: “non è consentita la confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato”.
Va ricordato che, in base a una recente modifica del testo di legge, dal 2015 la confisca, per questo tipo di reati, non può avere ad oggetto la parte di imposta evasa che il contribuente si impegna a versare all’erario (art. 12 bis, co. 2, D.Lgs. 74/2000).