Con una recente decisione, il Tribunale di Torino, Sezione dei Giudici dell’Udienza Preliminare, si è pronunciato su un’accusa di calunnia scaturita in seguito ad un’articolata vicenda avente ad oggetto la stipula di più contratti per l’assicurazione sanitaria. In relazione a questi ultimi, la cliente assicurata, vistasi rifiutare la copertura da parte della Compagnia assicuratrice dopo l’apertura del sinistro, aveva ritenuto di essere stata vittima di truffa ed aveva dunque agito presentando denuncia-querela per tale reato nei confronti dell’agente della Compagnia medesima. La notitia criminis veniva tuttavia archiviata dall’Autorità procedente per carenza di elementi idonei a sostenere l’accusa e, immediatamente, ne scaturiva l’accusa per calunni nei confronti della querelante .
Con la decisione in commento il Tribunale ha ritenuto di dover escludere l’elemento soggettivo in relazione a tale reato poiché, nel caso in esame – spiega il Giudice – l’imputata avrebbe avuto “la ragionevole percezione di essere stata raggirata dall’assicuratore”; alla luce di tali elementi – si aggiunge – “non può dirsi che l’intento dell’imputata sia stato calunnioso, in quanto la ragionevole consapevolezza – al momento – di essere stata truffata ne esclude il dolo”.
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