Il Tribunale di Aosta, in persona del Giudice per le indagini preliminari, è stato chiamato a pronunciarsi, in un procedimento condotto con il rito abbreviato, sulla responsabilità penale del datore di lavoro, amministratore delegato di una s.r.l. impegnata nel settore del consolidamento di pareti rocciose, per il fatto occorso ad uno dei suoi operai il quale, in seguito ad una caduta, ha riportato lesioni gravi che hanno determinato la morte.
Il datore di lavoro è stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”, sulla base di argomentazioni che hanno condotto il Giudicante a ritenere sussistente, nel caso in esame, una condotta della vittima connotata da “macroscopici profili di colpa, tali da costituire, ex art. 42 cpv. c.p., una causa sopravvenuta che esclude il rapporto di causalità, in quanto da sola sufficiente a determinare l’evento”.
A ciò si aggiunge, quale massima in diritto formulata dal Giudice, l’argomento in virtù del quale “il dovere di controllo del titolare dell’impresa in ordine all’effettiva attuazione delle disposte misure di sicurezza non può spingersi fino a ritenere la sussistenza di un obbligo di sorveglianza in ordine a ciascuna minuta condotta del lavoratore”.
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