Il valore probatorio della testimonianza e l’identificazione dei sospettati: una pronuncia di assoluzione per il reato di furto.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 10 marzo 2015, ha assolto due coimputati per il reato di furto con la formula di cui all’art. 530 primo comma c.p.p., dopo aver svolto un sintetico ma altrettanto chiaro ragionamento sui criteri valutativi della testimonianza (resa, nel caso di specie, a notevole distanza di tempo rispetto ai fatti) in rapporto all’identificazione del reo.

MASSIMA DI DIRITTO:

Per quanto possa ritenersi un testimone animato da totale buona fede, non può non rilevarsi come sia del tutto irrituale una identificazione degli autori dei fatti effettuata da parte degli inquirenti per mezzo delle dichiarazioni di un soggetto che altro no ha fatto se non riferire il suo giudizio personale circa la corrispondenza fisiognomica tra soggetti visti di persona, e soggetti che compaiono in una registrazione video, quando tra questi due momenti sia intercorso un periodo temporale notevolmente ampio (tre mesi nel caso di specie). E’ del tutto evidente che un “riconoscimento” di tal fatta – eseguito a fasi separate e non in modo immediato, senza alcuna formalità di rito e privo di qualunque spontaneità, effettuato da un soggetto che non fu testimone oculare del fatti risalenti a tre mesi prima, sia poco rassicurante e ab origine inficiato dal convincimento investigativo circa la serialità di tutti i furti subìti. Convinzione che, tuttavia, deriva da affermazioni rese dal testimone più in qualità di perito improvvisato che non da testimone diretto dei fatti per cui si procede.

[button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/Zaharia-Sent.pdf bottom_text=”Scarica il testo della sentenza”]Download[/button_download]