Da www.penalecontemporaneo.it – Nota a sentenza di Andrea PERIN
In una recente (e succinta) sentenza (Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2015 (dep. 8 giugno 2015), n. 24452, Pres. Brusco, Rel. Blaiotta, ric. Fontanin), la Corte analizza un interessante caso di infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente di uno stabilimento siderurgico che, chiamato a svolgere compiti di speciale delicatezza, non sarebbe stato adeguatamente informato, da parte del responsabile sicurezza e protezione in azienda, sui concreti rischi che caratterizzavano la manovra richiesta. Il lavoratore, in conseguenza di ciò, non ha adottato tutte le cautele necessarie ed ha subito gravissime lesioni in esito ad un’esplosione.
I Giudici, conformemente quanto già deciso dalla Corte d’Appello, rilevano nel responsabile delegato per la sicurezza sul luogo di lavoro, un evidente profilo di colpa consistente nell’inadeguato assolvimento dell’obbligo di informazione sui rischi per la sicurezza in favore del lavoratore e nell’adozione di una prassi, quella generalmente adottata (ma non rispettata dal lavoratore nel caso di specie), in ogni caso sommaria e inidonea a scongiurare il (prevedibile) pericolo di esplosioni.
Circa il nesso di causalità è evidente come il suo accertamento si rifletta, immediatamente, in un giudizio di prevedibilità rispetto all’evento dannoso verificatosi, tale da rendere rilevante la colpevole omissione di informazione da parte del responsabile aziendale per la sicurezza. La Corte precisa, sul punto, seguendo il consueto iter argomentativo controfattuale, che “se il lavoratore fosse stato informato del rischio di esplosione – cd. comportamento alternativo lecito o diligente – avrebbe con maggiore attenzione e cautela proceduto al lavaggio, così evitando l’evento“.
Circa la rilevanza del contributo causale (colposo) della vittima, infine – oggetto di preciso motivo di ricorso – non si nega che ciascun lavoratore sia titolare di una “quota” del dovere generale di sicurezza. Tale dovere di diligenza, però – come spiega l’autore della nota – “si potrà delineare soltanto nel caso in cui il garante abbia a propria volta adempiuto i doveri di formazione e di informazione sui rischi per la sicurezza, attività preliminare che consente di stabilire quali siano le regole comportamentali che il lavoratore dovrà seguire (e quindi di determinate l’oggetto dell’aspettativa normativa che, in generale, consente di riporre legittimo affidamento nella condotta del terzo)”. Da qui sorgerebbe, infatti, la facoltà del garante della sicurezza di “fare affidamento nella diligenza del soggetto garantito”, con conseguente affievolimento del dovere di vigilanza che si innesta nell’obbligo di garanzia.
[button_download url=http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1438679043Cass_2015_24452.pdf bottom_text=”Scarica il testo della sentenza”]Download[/button_download]