LA CASSAZIONE ED IL CONCETTO DI INTERESSE E VANTAGGIO

di Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino


Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio-agosto 2014)150123-banca_finanza

Con la sentenza n. 16359 del 15 aprile 2014, la Corte di Cassazione, sezione II penale, è ritornata ad occuparsi dei concetti di interesse e vantaggio dell’ente, condizione necessaria affinché si possa ritenere sussistente la responsabilità amministrativa ex Decreto Legislativo 231 del 2001.

Nel caso specifica si trattava di valutare se fossero presenti tali elementi a seguito della consumazione del reato di formazione fittizia del capitale di cui all’art. 2632 c.c., reato commesso mediante la sopravvalutazione di partecipazioni azionarie.

La pronuncia della Corte ha riguardato un’ordinanza del Tribunale di Bologna, che aveva confermato il sequestro di poco meno di 200 milioni di Euro, ai sensi dell’art. 19, 25-ter e 53 del Decreto 231.

Occorre preliminarmente delineare la vicenda.

Con ordinanza del 23/06/2012, il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell’istanza di riesame presentata nell’interesse della Uni Land s.p.a. aveva annullato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di beni fino alla corrispondenza di quasi 200.000,00 euro, motivato della supposta responsabilità amministrativa della Uni Land, derivante dalla commissione, da parte di M. A. e di altri soggetti con incarichi dirigenziali, del reato di formazione fittizia di capitale, aumentato tra il 2006 ed il 2009 del 78,63% (circa 200.000,00 euro), tramite acquisizioni sopravvalutate.

Il Tribunale aveva rilevato che, pur sussistendo i gravi indizi di colpevolezza a carico del M. e degli altri indagati ai quali era stato addebitato il reato presupposto, dovesse escludersi la configurabilità di una responsabilità amministrativa della Uni Land, in quanto il delitto di formazione fittizia di capitale doveva considerarsi commesso nell’esclusivo interesse dello stesso M. e degli altri indagati, e non anche nell’interesse della Uni Land, la quale non aveva neppure conseguito alcun profitto dalla operazione oggetto di contestazione. L’ordinanza, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, era stata annullata dalla Sesta sezione penale della Corte di Cassazione.

Il Tribunale di Bologna, decidendo in sede di rinvio, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Contro tale ordinanza, il curatore del fallimento Uniland spa, interponeva ricorso per Cassazione.

Ecco i motivi della decisione:

In merito alla pretesa violazione del D. Lgs. n. 231/2001, artt. 19 e 53, la Corte ha ritenuto infondata la censura.

La Suprema Corte, richiamandosi alla precedente sentenza di annullamento, ha ricordato  come “era risultato (già all’epoca del primo ricorso) che l’incremento di capitale aveva determinato un aumento dell’affidabilità della medesima compagine sociale nei confronti dei terzi (operatori economici, nuovi investitori, clienti e fornitori, istituti di credito aventi rapporti con la Uni Land: assolvendo il capitale sociale…anche una funzione supplementare di garanzia per i terzi) ed una sensibile moltiplicazione del valore delle azioni della società quotata in borsa, anche in conseguenza della successiva diffusione di comunicati in ordine all’avvenuta capitalizzazione“.

Attesa la premessa di tale dato fattuale, la Corte, aveva concluso, in occasione del primo ricorso, che la responsabilità della persona giuridica non poteva essere affatto esclusa avendo la società avuto un interesse concreto al pari di quello di coloro che, in posizione qualificata nell’organizzazione, avevano commesso il reato presupposto.

Il Tribunale, in sede di rinvio, ha ribadito come “l’accertato incremento del capitale sociale, benchè fittizio, sia stato realizzato anche nell’interesse ovvero a vantaggio della Uni Land spa poichè, da quell’incremento, era conseguito un aumento di affidabilità della medesima società nei confronti dei terzi ed una moltiplicazione del valore delle azioni, anche in conseguenza della diffusione di comunicati in ordine all’avvenuta capitalizzazione“.

Il Tribunale, quindi, dopo aver individuato il vantaggio conseguito dalla società, ha ritenuto il profitto confiscabile D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 19 ed ha ribattuto alla tesi difensiva (secondo la quale l’aumento fittizio del capitale aveva rappresentato un’operazione contraria all’interesse sociale) osservando che il valore sovrastimato ed iscritto a bilancio della partecipazione Uni Land spa in una società-satellite aveva prodotto un vantaggio perchè aveva consentito “di raccogliere più facilmente ulteriori capitali, di accrescere la capacità di acquisire credito presso il sistema bancario, di migliorare la sua affidabilità nei confronti di clienti e fornitori e di monetizzare più facilmente parte del valore della società“. Ecco le ragioni della conferma della Cassazione. L’auspicio è che Uni Land avesse realizzato un modello organizzativo ben fatto, che gli autori dei fatti siano stati costretti ad aggirare fraudolentemente. Questa, adesso, è l’unica difesa possibile.