La competenza distrettuale del Giudice ex art. 328 co. 1 bis c.p.p. ha natura funzionale e può essere oggetto di eccezione anche a seguito di richiesta di giudizio abbreviato
Il Tribunale di Torino, sezione G.U.P., con una significativa pronuncia del 7 maggio 2019 (Giudice dr. Marson), si è pronunciata nel dirimere una interessante questione processuale in tema di rilevabilità dell’incompetenza del Giudice a seguito della richiesta (ed ammissione) del giudizio abbreviato.
Nel caso di specie, il G.U.P. di Torino si era trovato a giudicare, in udienza preliminare, in ordine ad una ipotesi di reato concorsuale di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (artt. 110, 452 quaterdecies c.p. [già art. 260, D.Lgs. 152/06]) che era stato oggetto di indagini da parte della Procura distrettuale piemontese in ragione della sua inclusione nel catalogo di cui all’art. 51 c.p.p.
A seguito della richiesta di rinvio a giudizio, tuttavia, lo stesso Pubblico Ministero – che precedentemente aveva già tentato, senza successo, la strada del conflitto di competenza nei confronti della Procura di Vercelli – riteneva detta fattispecie non integrata nei suoi elementi costitutivi, così come interpretati dalla giurisprudenza (abitualità della condotta, organizzazione e diffusività del potenziale lesivo della medesima, dolo di partecipazione ad un sodalizio criminale), e la riqualificava entro la meno grave ipotesi della attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006). Per il tramite di una simile iniziativa, pertanto, l’Ufficio requirente eccepiva l’incompetenza del Giudice adìto discendente dalla nuova qualificazione giuridica del fatto risultato – avallata dallo stesso Giudice con la Sentenza in commento – ed otteneva così la trasmissione degli atti alla Procura (circondariale) di Vercelli, divenuta ora competente in luogo di quella (circondariale) di Torino.
La questione che qui rileva si innesta nel descritto contesto processuale e concerne, più specificamente, la posizione di uno dei coimputati il quale – anteriormente alla formulazione dell’eccezione di incompetenza formulata dal Pubblico Ministero – aveva chiesto ed ottenuto l’ammissione del rito abbreviato. Il problema si poneva, in particolare, alla luce del disposto dell’art. 438 co. 6 bis c.p.p. (introdotto dalla L. 103/2017), secondo il quale la scelta di tale rito premiale preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice, così che ci si domandava se il G.U.P. adìto avrebbe – o meno – dovuto pronunciarsi nel merito sulla posizione del singolo imputato ammesso all’abbreviato, dichiarando, al contempo, la propria incompetenza per le altre posizioni con la conseguente trasmissione degli atti alla Procura competente. Un simile esito avrebbe avuto evidenti risvolti paradossali dal punto di vista processuale.