Con la sentenza dello scorso 8 settembre 2015, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (o C.G.U.E.), nella causa C-105/14 (ord. rimessione Tribunale di Cuneo), ha stabilito la facoltà del Giudice interno di disapplicare le norme nazionali in tema di prescrizione del reato laddove queste, nello stabilire il termine massimo di prescrizione conseguente all’interruzione di quest’ultima, consentano di rendere sostanzialmente “impunite” le condotte delittuose di chi abbia perpetrato una frode fiscale ai danni della Comunità europea.
Il giudice remittente era chiamato a pronunciarsi, in veste di Giudice dell’Udienza Preliminare, proprio su una questione attinente a frodi in materia di IVA; secondo la Corte le norme nazionali sulla prescrizione, nel caso di specie, non soddisfano i principi stabiliti dal nei Trattati dal legislatore comunitario in materia di repressione delle frodi fiscali e, nello specifico, delle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, e vanno pertanto disapplicate.
La conseguenza sarà quella di consentire all’Autorità Giudiziaria remittente di dare nuovo impulso al procedimento penale in questione, con il rinvio a giudizio degli imputati che – se il Giudice riterrà di valersi della facoltà riconosciuta dalla Corte – non sarà più ostacolato dall’incombenza del termine prescrizionale. Il tutto in attesa che il legislatore interno intervenga opportunamente sul delicato tema della prescrizione, anche alla luca di un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea così importante e dirompente .
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