Il Tribunale di Milano ha ribadito il noto orientamento giurisprudenziale per il quale, le parti civili, intervenute successivamente alla costituzione del responsabile civile, non devono proporre un’autonoma vocatio in ius di detto responsabile poiché, risultando già parte del processo è sufficiente, che la loro domanda risarcitoria sia indirizzata nei confronti di quest’ultimo.
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Per approfondimenti qui si può trovare il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione richiamata nell’ordinanza del Tribunale.
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