di Avv. Carlo Cavallo
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017).
È noto, che il D. lgs. n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (o para-penale) degli enti giuridici, prende in considerazione società (e, più in generale, enti e persone giuridiche) individualmente considerate: ogni ente, dunque, risponde per sé, vale a dire per quegli illeciti realizzati nel suo interesse o a suo vantaggio da uno dei soggetti (apicali o sottoposti) indicati all’art. 5 del decreto medesimo. Ciò che il decreto non sembra prendere in considerazione è il fenomeno – pure espressamente disciplinato dal diritto societario (artt. 2497 e seguenti del codice civile) – dei gruppi societari, ovvero di quelle concentrazioni di una pluralità di società sotto la direzione ed il controllo di una c.d. capogruppo (o holding).
Con la recente sentenza n. 52316 del 2016 i Giudici della Suprema Corte hanno affrontato più compiutamente le problematiche relative all’assenza, all’interno del D. lgs. n. 231 del 2001, di una disciplina relativa al fenomeno dei gruppi d’impresa, cercando, in particolare, di rispondere ad un problema pressante: se sia o meno configurabile la responsabilità amministrativa in capo ad una società capogruppo nell’ipotesi in cui il reato presupposto sia stato posto in essere, da un soggetto apicale o sottoposto, nell’interesse o a vantaggio immediato di una società controllata.
Nel caso in commento, i Giudici di legittimità erano chiamati a pronunciarsi a seguito della condanna dei vertici societari di alcune imprese, coinvolte in un traffico di esportazioni illecite, per i reati di associazione per delinquere e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il processo, in primo e secondo grado, aveva chiamato in causa, altresì, la responsabilità, ai sensi del citato D. lgs. n. 231 del 2001, della parent company (cioè della società capogruppo), in riferimento ai reati commessi nell’ambito delle sue “controllate”.
Nella recente pronuncia, la Suprema Corte afferma: “il fatto che, formalmente, le società facenti parte del gruppo siano giuridicamente autonome ed indipendenti, non impedisce che le attività di ciascuna costituiscano espressione di una comune politica d’impresa, generalmente voluta dalla holding partecipante nell’ottica della diversificazione dei rischi“. Riconoscendo, dunque, sul piano sostanziale, che spesso gli illeciti realizzati da una società del gruppo dipendono da scelte assunte “ai vertici” (nello specifico, dalla capogruppo), la pronuncia in esame chiarisce però che va escluso qualunque automatismo che possa far derivare dalla responsabilità di una società controllata anche quella della holding.
Rilevano, infatti, i Giudici, che per poter affermare tale responsabilità non è sufficiente evocare l’appartenenza al gruppo o più genericamente ad un “interesse di gruppo“: è infatti pur sempre compito dell’Accusa quello di dimostrare puntualmente – per tutte le società coinvolte – la sussistenza delle generali condizioni per l’addebito della responsabilità previste dal decreto “231” e cioè, come noto, la commissione da parte di un soggetto qualificato di un reato-presupposto nell’interesse od a vantaggio dell’ente di appartenenza. Si è così affermato il principio di diritto per cui “in tema di responsabilità da reato la società capogruppo (holding) o altre società facenti parte di un gruppo possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell’ambito dell’attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purchè nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa, non essendo sufficiente l’enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale “interesse di gruppo“.