Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza
Una questione sempre dibattuta nella materia della responsabilità d’impresa ex D. Lgs. 231/2001 è quella della responsabilità della holding. Sul punto merita di essere richiamata la sentenza n. 52316/2016 della seconda sezione della Corte di Cassazione.
Il caso di specie riguardava un complesso “ciclo finanziario” finalizzato a conseguire in modo fraudolento dei finanziamenti alle imprese erogati da Simest, società che opera per conto e su concessione del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di sostenere la crescita delle imprese italiane e l’internazionalizzazione della loro attività.
Tra le società coinvolte nella truffa, due erano riconducibili al medesimo gruppo: una società di diritto italiano e una società elvetica. La prima, con il ruolo di esportatore nazionale, aveva conseguito l’erogazione da parte di Simest per l’operazione di – apparente – esportazione. La seconda, non realmente operativa e sottoposta al totale controllo dei soggetti a cui fa capo anche la holding, sarebbe invece stata costituita al solo fine di figurare quale importatore estero agli occhi di Simest. Nell’impostazione accusatoria, confermata dalla Corte di Cassazione, gli imputati, attraverso una serie di complesse operazioni, avevano tratto in inganno lo Stato Italiano, inducendolo a sostenere, attraverso Simest, il finanziamento dei crediti praticati dalla società esportatrice italiana a favore della società acquirente estera.
Tali fatti hanno portato alla condanna di tutte le persone fisiche che ricoprivano ruoli apicali nelle società coinvolte per i reati di cui agli artt. 416 e 640 bis cod. pen. (associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nonché all’affermazione della responsabilità della società capogruppo ai sensi degli articoli 5 comma 1, lett. a), 21, 24 comma 1 e 2, 39 del D. Lgs 231/2001, in relazione al reato di truffa aggravata commesso in seno alla società controllata di diritto italiano.
Il punto affrontato dalla Suprema Corte riguarda, come detto, la questione dell’attribuzione della responsabilità “amministrativa” all’interno dei gruppi di impresa. La Suprema Corte nella sentenza ha preso atto che il D. Lgs. 231/2001 non regola il fenomeno dei gruppi societari e non prevede nemmeno un richiamo all’art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone. Da qui l’impossibilità di estendere la responsabilità alla società capogruppo per un reato commesso nell’ambito di una controllata – facendo leva sull’art. 110 cod. pen. – e la necessità di stabilire i criteri in base ai quali poter ritenere responsabile la capogruppo per reati commessi a vantaggio immediato di una sua controllata. Escluso il ricorso all’”interesse di gruppo”, la Corte ha affermato nel caso di specie che ”la società capogruppo (la c.d. holding) o altre società facenti parte di un «gruppo» possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D.lgs. 231/2001, del reato commesso nell’ambito dell’attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della «holding» stessa o dell’altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l’interesse di queste ultime, non essendo sufficiente – per legittimare un’affermazione di responsabilità ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 della holding o di altra società appartenente ad un medesimo gruppo – l’enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale «interesse di gruppo» ”.
In sostanza, affinché la holding (e/o un’altra società del gruppo) possa essere ritenuta responsabile, è necessario non solo che l’autore del reato presupposto abbia agito per l’interesse e/o a vantaggio di essa, ma anche che ricopra una posizione qualificata (di diritto o di fatto ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 231/2001) anche all’interno della capogruppo (e/o di altra società del gruppo). Analoga situazione può aversi qualora vi sia concorso ex art. 110 cod. pen. tra un soggetto “qualificato” che abbia commesso il reato presupposto nell’ambito di una società controllata e un diverso soggetto, pur sempre “qualificato”, con un ruolo nella capogruppo (e/o in altra società del gruppo). Ai fini dell’addebito di responsabilità nei confronti della capogruppo (e/o di un’altra società del gruppo) quello che conta, a prescindere dal fatto che il reato presupposto sia stato commesso da un solo soggetto o da più soggetti in concorso tra loro, è che vi sia il coinvolgimento (anche solo nella forma del concorso morale) di almeno una persona che ricopra una posizione “qualificata” all’interno della holding (o di un’altra società del gruppo).