La responsabilità per mobbing sul luogo di lavoro

Francesco Buffa


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  – UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione tematica – Roma, 10 novembre 2008.

È noto che la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una branca dell’etologia per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo 2 capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.

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