di Avv. Nicola Menardo (da www.giurisprudenzapenale.com link all’articolo originale)
Nota a Trib. Trento, 18 marzo 2015 (ud. 12 marzo 2015)
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La decisione in commento (di cui qui sopra è disponibile il download) appare di particolare interesse poiché affronta un tema tanto rilevante quanto particolarmente complesso nella prassi applicativa del d.lgs. 231/2001, ovvero quello dell’individuazione (e delimitazione) delle nozioni di interesse o vantaggio – assunti dall’art. 5 d.lgs. 231/2001 quali criteri di selezione del contegno penalmente rilevante dell’ente – nell’ambito dei reati presupposto di natura colposa.
Il caso sottoposto al Tribunale di Trento attiene alla contestazione del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro a carico del legale rappresentante dell’ente.
Tra i profili di colpa specifica addebitati all’imputato, veniva contestata in particolare l’omessa valutazione del rischio asfissia presente in alcuni impianti aziendali, che avrebbe contribuito al verificarsi dell’infortunio mortale.
Contestualmente al procedimento penale a carico del datore di lavoro (unitamente ad altri imputati) era stata promossa azione nei confronti dell’ente ai sensi del l.gs. 231/2001, sulla base dell’assunto che il reato commesso dal soggetto apicale fosse riconducibile ad un interesse ex ante della società a risparmiare sui costi della sicurezza derivanti dall’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi.
Pronunciandosi sulla responsabilità dell’ente incolpato ai sensi dell’art. 25 septies d.lgs. 231/2001, il Tribunale ha circoscritto la rilevanza del reato presupposto di cui all’art. 589 c.p. anche ai fini della responsabilità dell’ente, ai soli casi in cui sia fornita adeguata prova del fatto che gli addebiti di colpa specifica ascritti all’imputato persona fisica siano qualificabili come condotte deliberatamente strumentali al conseguimento di un apprezzabile risparmio di spesa da parte dell’ente.
E’ stato, in particolare, osservato che non tutte le violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sono riconducibili allo scopo di far conseguire un vantaggio economico all’impresa, ben potendo individuarsi, nella casistica giurisprudenziale, casi in cui gli infortuni si verificano per cause non direttamente riconducibili ad una logica di abbattimento dei costi per la sicurezza.
Ne consegue che, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 25 septies d.lgs. 231/2001, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente non è sufficiente accertare tutti gli elementi costitutivi del reato presupposto, dovendosi procedere ad un’autonoma e ulteriore verifica volta ad acclarare se gli addebiti di colpa formulati nei confronti dell’imputato persona fisica siano riconducibili sotto il profilo finalistico, alla volontà di soddisfare un interesse della persona giuridica, quantomeno in termini di risparmio economico.
Di tale elemento costitutivo dell’illecito amministrativo deve essere fornita adeguata prova, non potendo la sua esistenza fondarsi su presunzioni o mere congetture..
Il Giudice di merito rileva inoltre che, data la loro natura di parametri selettivi dei fatti meritevoli di sanzione, per assumere rilevanza ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/2001 l’interesse e il vantaggio devono essere apprezzabili e significativi.
Ciò in ossequio al principio di offensività, canone ermeneutico fondamentale dell’ordinamento penale, i cui effetti devono necessariamente ritenersi estesi anche alla disciplina penale-amministrativa della responsabilità degli enti.