di Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2015)
Il 4 dicembre 2014 è stato approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge n. 1642, contente le disposizioni riguardanti l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero nonché il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Si attende, ora, la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 3 del citato disegno di legge reca alcune modifiche al codice penale introducendo, tra l’altro, un nuovo specifico reato noto come autoriciclaggio.
In particolare, ai sensi del primo comma del nuovo articolo, si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (comma secondo).
Il comma terzo prevede l’applicazione – in ogni caso – delle pene di cui al primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni e le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in materia di provvedimenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa). Tale disposizione, cioè l’art. 7, stabilisce che, per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Nei casi non previsti dalle disposizioni che precedono, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale (commi quarto e quinto).
Inoltre si prevede una diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (comma sesto).
Si prevede, infine, l’applicabilità dell’ultimo comma dell’articolo 648 del codice penale, secondo cui la disposizione in questione si applica anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Assai importante è la disciplina delineata dai commi 4 e 5 dell’articolo 3: essi recano ulteriori novelle al codice penale al fine di inserire il riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio anche nell’articolo 648–quater del codice penale (che contiene alcune previsioni speciali in materia di confisca per i delitti di riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita) nonché nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 25-octies del decreto legislativo n. 231 del 2001). Più precisamente l´ente sarà punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.
Al fine di evidenziare più chiaramente la portata innovativa del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale si rammenta che il legislatore, fino ad oggi, ha configurato le condotte di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni od altre utilità di provenienza illecita come un reato contestabile solo a soggetti diversi dall’autore del reato presupposto: oggi questa prospettiva è cambiata e si commette un autonomo reato nel riciclare beni, denaro od altre utilità frutto di un illecito alla cui commissione si è concorso.
Come detto, la legge interviene in materia di responsabilità amministrativa degli enti prevedendo l´inserimento del nuovo reato tra quelli richiamati dall´art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001. E’ immaginabile che tale inclusione apra la strada all’inserimento dei reati tributari nell’ambito della responsabilità ex d. lgs. 231/2001: l´autoriciclaggio necessita, infatti, di un reato fonte e questo ben potrebbe essere una violazione fiscale.
Si attendono, a breve, importanti novità.