L’AUTORICICLAGGIO: PRIME OSSERVAZIONI

di Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino


Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2015)150123-banca_finanza

La legge n. 186/2014 ha introdotto l’istituto della voluntary disclosure allo scopo di consentire la regolarizzazione dei redditi detenuti all’estero sottratti a tassazione in Italia e di sanzionare, in futuro, più severamente tali condotte mediante la introduzione della fattispecie penale dell’autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) e di una corrispondente fattispecie di illecito amministrativo derivante da reato.

In altre parole, da un lato viene introdotta una procedura di collaborazione volontaria finalizzata all’emersione ed alla regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, alla quale è connessa una speciale causa di non punibilità per i connessi reati tributari e di riciclaggio o reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648 bis e 648 ter c.p.), dall’altro vengono inasprite le pene per i delitti di riciclaggio e di reimpiego e viene introdotta nell’ordinamento l’inedita figura delittuosa, alla quale vengono estese, oltre alla citata causa di non punibilità, anche la confisca ex art. 648 quater c.p. e la responsabilità da reato degli enti.

Il reato di autoriciclaggio attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili, tuttavia, le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale. Tale fattispecie incriminatrice, superando la tradizionale irrilevanza penale delle condotte autoriciclatorie, pone numerose questioni interpretative: non facile, ad esempio, è l’individuazione del bene giuridico tutelato, non immediato il significato della locuzione “godimento personale” nonché la delimitazione dei confini dell’autoriciclaggio con le figure delittuose che hanno zone di vicinanza con tale nuovo delitto.

Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. 231/2001 la legge 186/2014, come detto, ha previsto che il delitto di autoriciclaggio commesso da un apicale o da un non apicale generi responsabilità amministrativa dell’ente nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.

Ciò rende necessario un celere aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione per poter aspirare all’esimente prevista dal citato decreto legislativo; sono auspicabili, quindi, indicazioni dagli organismi di categoria in merito all’adeguamento dei modelli.

D’altra parte la scelta di estendere anche all’impresa la responsabilità derivante dalla commissione del reato di autoriciclaggio desta qualche perplessità.

Come noto, l’ente collettivo non può commettere (nè concorrere a commettere) reati, ma  solo beneficiare del reato commesso da un suo apicale o da un soggetto che da questo dipenda: ciò significa, in altri termini, che l’ente non può autoriciclare il profitto di un reato per esso impossibile da compiere.

Il reato deve essere commesso, in realtà, da una persona fisica (apicale o non apicale) nell’interesse della persona giuridica. La persona fisica, a sua volta, può riciclare in due modi il provento del reato commesso: se il provento è suo, ci sarà auto riciclaggio, ma è difficile pensare che la ripulitura di proventi illeciti propri dia luogo ad una responsabilità “da reato” dell’ente; invece, se il provento è dell’ente (quale potrebbe essere il risparmio indebito ottenuto tramite un reato tributario), la persona fisica che lo “ripulisca” commette sicuramente un reato, ma diventa complesso determinare se tale condotta si configuri come autoriciclaggio o come semplice riciclaggio, visto che il denaro, il bene o l’utilità di provenienza illecita non sono nella disponibilità dell’autore del reato presupposto, ma dell’ente.

Particolare attenzione va riservata alla circostanza che la previsione dell’art. 25 octies d. lgs. n. 231/2001 ormai ricomprende ogni tipo di ripulitura del denaro di provenienza illecita (con eccezione dell’impiego per “godimento personale”), sicchè pare opportuno sottolineare che a monte dell’autoriciclaggio può esservi qualunque reato, compreso quello (come il reato tributario) che non rientra nel catalogo dei reati che danno luogo a responsabilità da reato dell’ente.

In sede di prima lettura della norma, va poi osservato che l’autoriciclaggio (e l’eventuale conseguente responsabilità dell’ente collettivo) è punibile dal 1° gennaio 2015, ma ben può riguardare il profitto di reati commessi prima di tale data, a condizione che l’operazione di  “ripulitura” sia commessa successivamente.

A questa considerazione consegue il fatto che la persona giuridica potrà essere chiamata a rispondere ex d. lgs. n. 231/2001 anche per illeciti commessi prima del giorno 1 gennaio 2015 senza che ciò implichi una violazione del principio di legalità, cioè di quel principio secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non costituiva reato. Sembra un paradosso, ma non lo è affatto: l’autoriciclaggio, cioè la “ripulitura” del denaro, dei beni o delle altre utilità attraverso l’impiego in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, deve compiersi dopo il  1° gennaio 2015, mentre è irrilevante il momento in cui i proventi illeciti frutto dell’attività delittuosa sono stati realizzati.