LE NOVITA’ IN MATERIA DI FALSO IN BILANCIO

di Avvocato Carlo Cavallologo_espansione_2010

Articolo comparso sulla rivista Espansione (aprile 2016).

 


 

La Legge 27.5.2015 n. 69, in vigore dal 14.6.2015, apporta rilevanti novità al reato di false comunicazioni sociali, noto come falso in bilancio per la primaria importanza che assume, fra le comunicazioni rilevanti, quella del bilancio d’esercizio. L’intervento si pone in controtendenza con la precedente riforma – di cui alla L. 61/2002 – che aveva derubricato a contravvenzioni e illeciti amministrativi le fattispecie meno gravi e limitato le pene detentive alle sole ipotesi più rilevanti nell’ambito delle società quotate. La nuova legge, in primo luogo, distingue tra false comunicazioni sociali in società non quotate (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.), sanzionando entrambe le fattispecie (si tratta di delitti) con pene aumentate: la reclusione va da 1 a 5 anni per le società non quotate e da 3 a 8 anni per quelle quotate.

Due le novità più importanti: da un lato il citato innalzamento delle sanzioni; dall’altro, la previsione, in relazione alle sole false comunicazioni sociali di società non quotate, di un’ipotesi attenuata per fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.).

Ai sensi del nuovo art. 2621 c.c. (società non quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La norma, per contro, non si applica nei casi alle società quotate (2622). Rientrano in tale ultima categoria, secondo la definizione della nuova norma, le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, cui vanno equiparate, (art. 2622, comma 2) le società non quotate che abbiano presentato richiesta di quotazione, le società emittenti strumenti finanziari negoziati in altro sistema di negoziazione, le holding di società quotate ed, infine, le società che fanno appello al pubblico risparmio o che lo gestiscono (istituti bancari, in primis).

Destinatari delle nuove norme incriminatrici sono, come per la previgente versione del falso in bilancio, gli amministratori, i direttori generali,
i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed
i liquidatori; essi risponderanno del reato in esame laddove espongano, nei confronti dei soci o del pubblico, fatti non rispondenti al vero oppure omettano, nei confronti dei medesimi soggetti, la comunicazione di fatti rilevanti, imposti dalla legge.

Veicolo delle condotte di false comunicazioni sono, anzitutto, i bilanci e le relazioni sulla situazione economico-finanziaria della società o
del gruppo. Particolare rilievo, con la riforma, assume il requisito della concretezza che deve caratterizzare l’induzione in errore dei destinatari delle false comunicazioni: rileverà ai fini della norma penale solo la condotta concretamente idonea ad indurre in errore i soci o il pubblico; precisazione utile a rafforzare l’idea che si tratti di un reato di pericolo concreto. Il momento di consumazione del reato, pertanto, va individuato nella messa a disposizione delle comunicazioni e della loro conoscibilità da parte dei destinatari, restando irrilevante il momento della effettiva conoscenza di queste. Dal punto di vista dell’elemento psicologico occorre non solo che l’agente sia consapevole delle falsità esposte o delle omissioni, ma anche che agisca al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Degna di nota – infine – l’introduzione dell’art. 2621bis, che prevede pene attenuate per i “fatti di lieve entità” (in società non quotate): la pena va da 6 mesi a 3 anni. Lieve entità che andrà accertata sulla base della natura e dimensione della società e delle modalità o degli effetti delle false comunicazioni; la pena attenuata si applica automaticamente quando si tratta di società non fallibili (secondo i limiti indicati dal dall’art. 1 co. 2 R.D. 267/1942), nel qual caso il delitto è peraltro procedibile solo a querela.