di Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2014)
Dal 2008 in poi, a seguito di numerosi interventi legislativi, la disciplina della responsabilità penale-amministrativa degli enti ha esteso il proprio ambito applicativo in maniera considerevole.
Nello stesso periodo le molteplici pronunce dei Giudici, chiamati a valutare l’idoneità e l’efficacia dei modelli organizzativi aziendali, hanno posto in luce la necessità di aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli, emanate dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 231/2001.
Confindustria, preso atto della indifferibile esigenza di un aggiornamento, ha provveduto nel luglio scorso a sottoporre al Ministero della Giustizia una versione aggiornata delle Linee Guida che aveva redatto per la costruzione dei modelli organizzativi.
L’adeguamento delle Linee Guida ha riguardato tanto la parte generale che quella relativa ai singoli reati, in modo da fornire chiare indicazioni al fine di prevenire i comportamenti che fanno scattare la responsabilità dell’azienda.
Nella parte generale sono state apportate modifiche destinate principalmente a migliorare la trattazione di specifiche problematiche, quali, ad esempio, la delega di funzioni, le soglie di responsabilità (dolosa o colposa), l’organismo di vigilanza ed i gruppi di imprese, argomento completamente rivisitato alla luce delle osservazioni fatte in dottrina e in giurisprudenza.
Nella parte speciale si è approfondita l’analisi delle figure di reato che, nel corso di questi anni, hanno arricchito il catalogo delle fattispecie fonte di responsabilità dell’impresa.
Merita richiamare l’attenzione sul fatto che queste Linee Guida non devono essere intese come uno strumento pensato per fornire un modello organizzativo preconfezionato, da ricopiare pedestremente con la convinzione di aver adempiuto correttamente, in tal modo, agli oneri che la legge impone per andare esenti dalla responsabilità ex d. lgs. 231/2001. La giurisprudenza, sul punto, è chiara ed omogenea: il modello 231 deve essere costruito – da soggetti competenti – come un vestito su misura tanto nella fase di individuazione del rischio quanto in quella susseguente di costruzione delle procedure e dei protocolli – non necessariamente complessi – volti alla prevenzione dei reati. Comunque sia, dovrà sempre trattarsi di un modello costruito e pensato per ogni singolo ente volta per volta preso in considerazione; in caso contrario, il rischio è quello di trovarsi sprovvisti di idonei strumenti e quindi di idonea difesa nel procedimento penale in cui incorre l’impresa in caso di commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità.
Tra le più importanti novità offerte dalle nuove Linee Guida, merita richiamare i principi espressi in tema di deleghe in ambito aziendale.
La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha mostrato di ritenere il sistema delle deleghe, all’interno dell’impresa, come una delle migliori modalità organizzative per dare precisa e puntuale attuazione alla prevenzione. Nella sezione “Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio” le Linee Guida della Confindustria specificano i principi secondo cui conferire le deleghe ed i poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie ed all’assunzione ed attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ad attività a rischio di reato.
Tali principi si possono così sintetizzare:
• la delega deve essere formata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
• devono essere indicati con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;
• devono essere previste limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
• devono essere contemplate soluzioni dirette a consentire un controllo sull’esercizio dei poteri delegati;
• deve essere prevista l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;
• la delega deve essere formata rispettando il principio di separazione delle funzioni e dei ruoli;
• deve essere coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla società. Viene altresì chiarita la necessità di “prevedere un sistema coerente e integrato che comprenda tutte le deleghe o procure aziendali (comprese quelle in materia antinfortunistica ed in quella ambientale), periodicamente aggiornate alla luce sia delle modifiche normative, che delle eventuali variazioni nel sistema organizzativo aziendale”, nonché garantire la documentabilità di tale sistema, al fine di rendere agevole una sua eventuale ricostruzione a posteriori.
Con un riferimento al tema della delega, ma in materia ambientale, le nuove Linee Guida affermano come occorra “considerare che, a differenza della delega di funzioni disciplinata nel Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, quella “ambientale” non è codificata. Pertanto, è necessario fare riferimento alle pronunce giurisprudenziali, che hanno chiarito come il contenuto della delega debba essere chiaro e inequivoco e debba riferirsi espressamente alle misure di rispetto della normativa ambientale.