di Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2015)
False comunicazioni sociali e manipolazione del mercato: sono queste le ipotesi di reato in relazione alle quali la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per gli ex vertici dell’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena e per quelli della Nomura International (banca d’affari nipponica, con sede a Londra), ritenuti gli artefici delle complesse manovre finanziarie su prodotti derivati, a partire dal 2005, i cui esiti disastrosi, dal punto di vista contabile, portarono MPS a a dissimulare, nei propri bilanci relativi all’esercizio 2009, perdite per oltre 300 milioni di euro.
I Pubblici Ministeri milanesi lo scorso mese di aprile hanno emesso la richiesta di rinvio a giudizio a carico dell’allora presidente di Banca MPS, dell’ex direttore generale, dell’ex responsabile dell’area finanza, dell’ex amministratore delegato della Nomura International e dell’ex responsabile delle vendite per l’Europa e il Medio Oriente di Nomura: tutti accusati di aver posto in essere, in concorso fra loro, le predette condotte di false comunicazioni sociali – c.d. “falso in bilancio” – in relazione alle due società quotate (art. 2622 commi 1 e 3 cod. civ.) e di manipolazione del mercato relativo ai titoli MPS (art. 185 D.Lgs. 58/1998); condotte peraltro aggravate per il fatto di aver cagionato “un grave nocumento ai risparmiatori” (art. 2622 comma 4 cod. civ.), nonché per aver agito in cinque o più persone (art. 112 comma 1, numeri 1 e 2, cod. pen.) e valendosi di un’organizzazione criminale operante a livello transnazionale (artt. 3 e 4 comma 1 L. 146/2006).
Le presunte responsabilità, in relazione alla nota vicenda, secondo la prospettazione della pubblica accusa, non sono tuttavia limitate alle posizioni personali dei singoli top manager, ma si estendono, per contro, agli stessi enti collettivi (Banca MPS e Banca Nomura). Nei confronti di questi ultimi, infatti, la Procura contesta – ex d. lgs. 231/2001 – gli illeciti amministrativi derivanti dalle ipotesi delittuose ascritte alle persone fisiche di cui sopra, atteso che queste ultime sarebbero state realizzate dai predetti “nell’interesse della società” di appartenenza. Si tratta, in particolare, di due ipotesi di illecito previste dalla normativa sulla responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), all’art. 25-ter comma 1, lett. c (in relazione al reato di false comunicazioni sociali aggravate) e all’art. 25-sexies (in relazione al reato di manipolazione del mercato).
Al centro delle indagini condotte dalla Procura milanese vi è l’affaire “Alexandria”, dal nome del pacchetto obbligazionario (derivato) acquistato da MPS nel 2005 che, nel corso degli anni ebbe a generare, per effetto di una ingente svalutazione, un cospicuo ammanco finanziario nei conti di MPS. La exit strategy prescelta, nel 2009, dai vertici dell’istituto senese fu quella della c.d. “ristrutturazione” delle predette obbligazioni, al fine di prevenire effetti catastrofici: secondo l’ipotesi d’accusa, ancora da sottoporre al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, si sarebbe proceduto a sostituire il portafoglio di crediti sottostante alle obbligazioni Alexandria, utilizzando il tramite della banca d’affari londinese Nomura, mediante specifici contratti all’uopo predisposti dall’intermediario finanziario JP Morgan, in modo tale che, pur a fronte di un consistente esborso da parte di MPS, non sarebbe stata contabilizzata alcuna perdita nel bilancio dell’esercizio in corso: ciò, in concreto, veniva reso possibile da una contabilizzazione “a saldi aperti” da parte di MPS, tale da dissimulare l’effettivo risultato, inevitabilmente negativo, derivante dall’operazione finanziaria complessivamente considerata.
Nello specifico, sostiene la Procura milanese, il complesso degli accordi conclusi tra MPS e Nomura, finalizzati alla ristrutturazione delle obbligazioni Alexandria, in possesso ad MPS, ruotava attorno a due contratti: con il primo MPS procedeva a trasferire in capo a Nomura il complesso delle obbligazioni Alexandria (in perdita); con il secondo MPS si impegnava, per contro, a remunerare Nomura per la perdita accollata.
Quest’ultimo passaggio, in particolare, avveniva mediante l’acquisto, da parte di MPS, e lo scambio con Nomura, di BTP Italia a trent’anni per un valore di complessivi 3 miliardi di euro; ciò che, mediante una congerie di accordi di scambio fittizio “pronti contro termine” ed asset swap, tale da permettere la trasformazione del tasso di rendimento dei BTP da fisso a variabile, ha consentito ad MPS – all’esito dell’articolato meccanismo – di garantire sostanzialmente Nomura dal rischio default del debito pubblico italiano, ad un prezzo inferiore a quello di mercato, così retribuendone l’attività svolta.
(Continua nel numero di luglio)