di Avv. Carlo CAVALLO
Avvocato in Torino
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio2015)
In relazione alla nota vicenda giudiziaria legata allo scandalo finanziario dell’istituto senese, trattata nel numero precedente di questa Rivista, occorre registrare un ulteriore profilo di responsabilità sollevato nella richiesta di rinvio a giudizio emessa dai magistrati milanesi. La Procura ritiene infatti di ravvisare, accanto alle condotte illecite “personali” dei top manager di Banca Monte dei Paschi e Banca Nomura, anche una serie di illeciti di tipo amministrativo (o “para-penale”, come li definisce certa dottrina) che farebbero capo agli stessi istituti bancari: vengono così in rilievo, accanto – e in aggiunta – ai descritti profili di responsabilità individuale anche quelli concernenti i due istituti di credito, persone giuridiche, in quanto tali destinatari dei precetti di cui al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti da reato.
Per entrambi l’accusa configura responsabilità, in particolare, in ordine agli illeciti amministrativi ex artt. 25-ter lett. c) e 25-sexies del citato D.Lgs. 231/2001; illeciti, questi, connessi e per certi versi corrispondenti agli omologhi reati realizzati dagli indagati (persone fisiche) che operavano all’interno degli istituti di appartenenza. Questi ultimi avrebbero infatti agito, nella propria qualità di soggetti apicali o sottoposti, taluni all’interno di MPS, taluni all’interno di Nomura (ex artt. 5, 6, 7 D.Lgs. 231/2001), realizzando le contestate fattispecie delittuose “nell’interesse o vantaggio” del rispettivo ente.
Segnatamente, a parere dei Pubblici Ministeri titolari delle indagini, l’istituto del Monte dei Paschi si sarebbe reso responsabile di due illeciti: il primo, connesso al reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori – previsto dall’art. 2622, terzo e quarto comma del codice civile -, è previsto e punito dall’art. 25 ter comma 1, lett. c) della normativa sulla responsabilità degli enti; il secondo, connesso invece al reato di market abuse – di cui all’art. 185 D.Lgs. 58/1998 – è invece sanzionato ai sensi dell’art. 25 sexies della normativa sulla responsabilità degli enti. Per entrambe le ipotesi contestate a MPS, gli inquirenti sostengono che la realizzazione degli illeciti sarebbe stata per così dire facilitata “per effetto dell’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di Banca MPS”, ciò che, ai sensi della normativa in esame, è sufficiente ad integrare un profilo di responsabilità in capo all’ente.
Analoghe contestazioni, parallelamente, vengono mosse all’istituto di credito Nomura International, anch’esso ritenuto responsabile, in qualità di ente, dei medesimi illeciti sopra ricordati, essendo stato il diretto interlocutore di Banca MPS nella complessa rete di operazioni finanziarie che sono oggi al centro dell’inchiesta.
E’ utile ricordare, a proposito delle contestazioni mosse ai due istituti bancari sul piano della responsabilità amministrativa degli enti, che la normativa in esame non prevede, in caso di condanna per le specifiche ipotesi di illecito qui contestate, alcuna sanzione di natura interdittiva (ex art. 13 D.Lgs. 231/2001), ma unicamente sanzioni di tipo pecuniario che variano, in relazione agli illeciti di false comunicazioni sociali, da 200 a 400 quote e, in relazione ai più gravi illeciti di market abuse, da 400 a 1000 quote.
Nel complesso non sembrano prefigurarsi, allo stato attuale, sostanziali criticità a livello processuale; in particolare, per quanto riguarda il termine di prescrizione, che è particolarmente breve (5 anni) per gli illeciti amministrativi degli enti, questo è stato interrotto, in extremis, per iniziativa della Procura, con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio del 27.4.2015, proprio allo scadere del quinto anno dalla commissione del fatto (collocata il 27.4.2010, data di approvazione del bilancio consuntivo di MPS per l’anno 2009).
Sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura, dovrà ora pronunciarsi il Giudice presso il Tribunale di Milano all’esito dell’udienza preliminare che avrà inizio il prossimo 12 ottobre 2015. Il Giudice, dopo aver vagliato gli elementi di prova forniti dalla pubblica accusa e gli argomenti delle difese dei sette imputati (inclusi i due enti), valuterà se gli elementi raccolti in fase d’indagine siano o meno idonei a sostenere l’accusa in giudizio e, conseguentemente, deciderà se rinviare o meno a giudizio gli imputati; già in tale occasione le rispettive difese potranno avanzare richiesta di eventuali riti alternativi, mentre le persone offese (fra cui – vale la pena ricordarlo – figurano la stessa Banca Monte dei Paschi, la Consob e la Banca d’Italia, oltre ad una lunga serie di azionisti MPS), potranno già esprimere la volontà di esercitare l’azione per ottenere le restituzioni ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, costituendosi parte civile.