Con la sentenza n. 164/2015 il Tribunale di Ivrea, sezione Giudici per l’Udienza Preliminare (udienza del 5 ottobre 2015), ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di undici consiglieri di amministrazione dell’azienda che fu di Adriano Olivetti, accusati a vario titolo di omicidio colposo e lesioni colpose in relazione ad episodi di morte dei lavoratori per esposizione ad amianto.
Nelle motivazioni della decisione, di cui si pubblica, qui, un estratto, il Giudice esplicita, prima di tutto, i criteri valutativi impiegati, ripercorrendo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità rispetto al vaglio richiesto in sede di udienza preliminare. Quindi, la sentenza passa ad esaminare, in concreto, il merito delle accuse, soffermandosi sull’organizzazione aziendale adottata dalla Olivetti SpA nel corso negli anni con riferimento alla prevenzione delle malattie professionali e alla tutela della sicurezza e dell’igiene negli ambienti di lavoro.
La decisione fa perno, in particolare, attorno alla validità delle deleghe emesse dal Consiglio di Amministrazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro a favore degli Amministratori Delegati che si sono avvicendati nel corso degli anni.
Quanto al profilo della culpa in vigilando, il Giudice – in applicazione di un consolidato orientamento che interpreta in senso teleologico il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) – ha ritenuto che tale contestazione costituisca un “fatto diverso” rispetto a quelli contenuti nel capo d’imputazione, così come formulato a carico dei consiglieri di amministrazione non delegati (c.d. non operativi). Non essendosi pertanto potuto esplicare il diritto di difesa di questi ultimi rispetto a tale “nuova contestazione”, anche su questo punto la decisione ha disposto il non luogo a procedere.
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