Omicidio colposo da esposizione professionale ad amianto: un’altra assoluzione dal Tribunale di Milano

Omicidio colposo da esposizione professionale ad amianto: un’altra assoluzione dal Tribunale di Milano


Nota a Trib. Milano, Sez. IX, Sent. 15 giugno 2017, Giud. Luerti, imp. B. e altri

Il Tribunale di Milano, con una pronuncia degna di nota per la completezza e il rigore metodologico della motivazione adottata, torna ad occuparsi del tema delle morti da esposizione professionale ad amianto e lo fa ponendo termine all’ennesimo maxi-processo, instaurato a seguito dei ripetuti decessi per mesotelioma pleurico e carcinoma polmonare che hanno interessato ex operai degli stabilimenti Ansaldo Breda Termomeccanica di Viale Sarca tra gli anni 1973 e 1985, che ha visto imputati ben dieci tra amministratori e direttori generali succedutisi, a vario titolo ai vertici dell’azienda.


L’esito assolutorio cui perviene il Giudicante – all’esito di un articolato iter motivazionale che si distingue per la scrupolosità con cui ripercorre i molteplici contributi scientifici introdotti nel processo dalle diverse parti e per la chiarezza delle argomentazioni – poggia essenzialmente sulla ritenuta assenza di prova, secondo gli standard processuali imposti dalla legge, in ordine al nesso causale che deve necessariamente intercorrere tra le esposizioni a fibre di asbesto (pacificamente accertate negli ambienti di lavoro) nei periodi di attività lavorativa alle dipendenze degli imputati e le patologie tumorali all’origine dei decessi, imputati dalla pubblica accusa a titolo di omicidio colposo mediante omissione (art. 40 co. 2 e 41 c.p.).

Al centro delle argomentazioni del Giudice milanese, in particolare, decisiva risulta la confutazione delle tesi del Pubblico Ministero a proposito del ritenuto “effetto acceleratore” che – secondo le progettazioni accusatorie – avrebbe inestricabilmente legato le esposizioni protratte alle fibre di amianto con l’anticipata insorgenza della malattia. Tesi che si assume errata – in Sentenza – per l’impropria sovrapposizione tra il piano epidemiologico e quello della causalità individuale (e dei processi biologici che la regolano). Afferma, in chiave critica, il Tribunale: “L’accusa resta in ultima analisi ancorata a dati epidemiologici che per loro natura attingono a metodi e rispondono a scopi non direttamente applicabili alla realtà fenomenica che interessa l’accertamento penale. La responsabilità penale personale di un determinato evento non si dimostra, infatti, con l’individuazione della percentuale di occorrenza in un gruppo di ‘altri’ casi”. 

In ultima analisi, osserva il Giudice, il giudizio contro-fattuale richiesto per il vaglio dell’imputazione non conduce ad esiti soddisfacenti né, pertanto, può fondare una pronuncia di condanna degli imputati: non è infatti possibile  affermare, con la necessaria certezza, che eliminando mentalmente l’esposizione all’amianto patita da ciascuna delle vittime all’interno di Breda Termomeccanica/Ansaldo, attribuibile al periodo di carica e quindi alla responsabilità di ciascun singolo amministratore/imputato, ogni singola persona offesa non sarebbe deceduta ugualmente, secondo le modalità in concreto riscontrate.

Oltre a riportare il testo della pronuncia del Tribunale di Milano (divisa in tre parti, per esigenze redazionali legate alle capacità tecniche del sito internet), si riporta di seguito anche il link all’articolo comparso sulla rivista Diritto Penale Contemporaneo a proposito della medesima vicenda (contributo del 20.10.2017, a cura di L. Santamaria e A.H. Bell).