di Avvocato Carlo Cavallo
Articolo comparso sulla rivista Espansione (giugno 2016).
Con la legge 28 gennaio 2016, n. 11, il Parlamento ha conferito delega al Governo di intervenire con una riforma legislativa in tema di aggiudicazione dei contratti di concessione, appalti pubblici e procedure d’appalto, nel contempo sollecitando un atteso intervento di adeguamento dell’ordinamento interno ai principi ed alle regole sancite in ambito sovranazionale con le direttive del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea n. 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014.
L’esecutivo è così intervenuto a recepire le predette direttive con il Decreto legislativo, 18/04/2016 n° 50, apportando alla materia in esame considerevoli modifiche ed innovazioni.
Sotto un primo punto di vista, anzitutto, il legislatore ha attuato uno snellimento delle norme che regolano il settore (il nuovo codice conta poco più di 200 articoli).
Secondo il testo di legge approvato, le procedure di aggiudicazione vengono ora scandite in tre fasi: pianificazione, programmazione, progettazione; parallelamente vengono individuati alcuni criteri generali, applicabili in tutte le procedure di affidamento e concessione, in maniera trasversale rispetto allo specifico settore di riferimento: si tratta dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione. Requisiti essenziali nelle procedure di affidamento, sono altresì l’applicabilità dei contratti collettivi al personale impiegato, l’applicabilità della legge 241/1990, la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), le fasi delle procedure, i controlli sugli atti di affidamento e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
In concreto, uno dei punti innovativi della riforma è costituito dall’indicazione delle modalità per la composizione delle commissioni di aggiudicazione dei singoli appalti, che sottrae la scelta dei commissari di gara alle stazioni appaltanti, in funzione di tutela e rafforzamento della trasparenza, dell’imparzialità, della competenza professionale dei commissari: il tutto, come si può intuire, in un’ottica di prevenzione dei possibili (e invero sempre meno infrequenti) episodi corruttivi e di infiltrazione criminale all’interno delle procedure pubbliche di aggiudicazione.
Si rafforza, in proposito, il ruolo dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), sempre più centrale negli interventi di regolamentazione del settore. Il legislatore ha stabilito l’istituzione, presso detta Autorità, di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione (art. 78 del nuovo Codice), l’iscrizione al quale comporta, fra l’altro, la verifica di requisiti di moralità, competenza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto. È poi prevista l’assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e nel rispetto del principio di rotazione.
Infine, la tenuta e l’aggiornamento dell’albo – demandata anch’essa all’ANAC – comporta la valutazione dei singoli iscritti, a seguito di apposite verifiche, sulla base delle precedenti attività professionali e dell’eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d’interesse in capo ai medesimi.
Tra le principali limitazioni dettate rispetto alla selezione dei membri delle commissioni è stabilito che coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
Per quanto concerne l’eventualità di accertate condotte illecite, si precisa che sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni, hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Ulteriori interventi sono stati demandati al legislatore delegato (con termine per l’adozione dei relativi decreti fissato al 31 luglio 2016) in tema di riordino delle disposizioni e dei sistemi di garanzia per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti pubblici, al fine di rendere detti istituti proporzionati e adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto, nonché di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati.