di Avv. Carlo Cavallo
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2017).
La proposta di legge n. 4138/2016
Lo scorso 4 novembre alla Camera dei Deputati è stata presentata da Paolo Grimoldi (Lega Nord) la proposta di legge n°4138, intitolata “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e altre disposizioni, in materia di organismi di vigilanza degli enti e di responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato degli enti, delle banche, delle società di intermediazione finanziaria e delle imprese di assicurazione”.
Rilevato che i reati in grado di incidere sia sulla salute, sia sul risparmio dei cittadini, sia, infine, sulla libertà di mercato (corruzione) risultano commessi anche da società commerciali di grandi dimensioni (si pensi ai casi Parmalat o all’Ilva) e che esiste una normativa volata a sanzionare gli enti nel cui interesse o vantaggio vengono commessi determinati reati, si osserva come tale normativa – il d. lgs. 231/2001 – sia sottoposta oggi, da parte di varie associazioni, a variegati escamotages per disapplicarla.
In questa situazione il rafforzamento del decreto legislativo n. 231 del 2001 si impernia sui ruoli dei modelli di organizzazione (in funzione preventiva dei reati) e degli organismi di vigilanza (OdV) interni alle aziende.
In particolare occorre, secondo il firmatario della proposta di legge:
- i) regolamentare la responsabilità da reato nei gruppi di imprese;
- ii) consolidare l’indipendenza dell’organismo di OdV;
iii) eliminare la possibilità (introdotta dal Governo Monti) di assegnare i compiti dell’OdV al collegio sindacale (facoltà poi trasformata in obbligo, per le banche, tramite una circolare della Banca d’Italia);
- iv) abolire il divieto di commissariamento giudiziale per banche, intermediari finanziari e assicurazioni e ripristinare la possibilità di applicare – nel processo penale, in sede cautelare – le sanzioni interdittive più incisive;
- v) sottratte alla sfera di applicazione del d. lgs. 231/2001 le piccole imprese (quelle con meno di quindici dipendenti) che, per semplicità organizzativa interna, non possono sopportare né le sanzioni né i costi dei controlli previsti dal decreto.
Sulla base di queste considerazioni il testo di legge prevede, tra le altre, queste modifiche alla disciplina vigente:
- L’esclusione della responsabilità amministrativa per gli enti con un numero di dipendenti pari o inferiore a quindici, con l’eccezione degli “enti soggetti ad attività di direzione e coordinamento”;
- L’impossibilità di rivestire il ruolo di organismo di vigilanza da parte dell’organo dirigente per gli enti di piccole dimensioni, così come per il collegio sindacale (abrogazione dei commi 4 e 4-bis dell’art. 6) formalizzando il requisito di indipendenza dell’organismo stesso;
- L’inasprimento delle sanzioni interdittive per gli istituti bancari, le Sim, le Sgr, le Sicav e Sicaf, le imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il Decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva Antiricilaggio.
Tra le novità contenute nello schema di decreto legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 849/2015/UE), pubblicato per la pubblica consultazione sul sito del Dipartimento del Tesoro, va segnalata anche quella concernente obblighi e responsabilità degli organi di controllo aziendale.
Il cambiamento che si propone rispetto all’attuale art. 52 del d.lg. 231/2007 (nota come Legge Antiriciclaggio) concerne soprattutto l’Organismo di vigilanza ex d.lg. 231/2001 (OdV).
Questo il testo dell’art. 46 (Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati) posto ufficialmente in consultazione dal MEF fino al 20 dicembre 2016:
“1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull’osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:
- a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni;
- b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.”