Rilevanza del concorso omissivo nei reati di violenza sessuale e maltrattamenti perpetrati dal coniuge
La Corte d’Appello di Torino, all’esito di una interessante e complessa vicenda di presunti maltrattamenti e atti di violenza carnale perpetrati da un padre verso la propria figlia minore ha accolto, con la Sentenza che qui si riporta, le prospettazioni assolutorie della difesa in ordine alla posizione della madre della persona offesa, escludendo una responsabilità concorsuale di questa, a titolo omissivo (ex art. 40 cpv c.p.), per i reati di cui agli artt. 609 bis e 572 c.p. (e, solo in relazione a quest’ultimo, anche a titolo di concorso commissivo).
L’argomentazione del Collegio muove, anzitutto, dal riscontro di una significativa differenza nell’atteggiamento psicologico e nello stato d’animo che caratterizza i rapporti della minore con l’uno e l’altro genitore, evidenziando il maggiore attaccamento affettivo con la madre.
In specie, in ordine al reato di maltrattamenti, sebbene si riscontrino isolati episodi, singolarmente idonei a soddisfare i tratti tipici della fattispecie incriminatrice, la carenza di abitualità riscontrabile nel contegno tenuto dalla madre è giudicata inidonea ad integrare il reato, nella sua forma commissiva.
Sul piano omissivo, peraltro, assume una valenza decisiva per l’esito della vicenda il contesto socio-culturale in cui la famiglia si trova a vivere e in cui maturano i fatti contestati: un contesto caratterizzato da una invadente e preponderante presenza del padre, acutizzata dall’adesione ad un rigido modello educativo improntato ai principi della religione coranica, con una corrispondente marginalizzazione del ruolo della madre – a sua volta vittima di atteggiamenti maltrattanti e prevaricatori da parte del marito – deprivata di ogni potere decisionale all’interno del contesto familiare e sostanzialmente inerme anche di fronte a sospetti di condotte illecite perpetrate dal padre verso la figlia.
Per quanto concerne il secondo reato, quello relativo agli atti di violenza sessuale, addebitati alla coimputata a titolo di concorso omissivo, per non aver impedito l’evento, la Corte evidenzia come la condotta doverosa astrattamente imposta alla madre della vittima, gravata da una posizione di garanzia (obbligo di protezione) nei confronti della minore, venga superata, nel caso concreto, da una sostanziale inesigibilità di comportamenti concretamente impeditivi dell’evento; ciò sia in considerazione di tutti gli elementi afferenti alle condizioni di marginalità sociale di cui si è detto, unitamente alla carenza di contatti della donna con soggetti all’esterno del proprio nucleo familiare; sia, soprattutto, in considerazione della percezione indiretta che questa avrebbe avuto degli episodi di violenza, in assenza di effettivi “campanelli d’allarme” (all’infuori delle esternazioni confidenziali della figlia minore, di per sé suscettibili di ingenerare dubbi, alla luce del rapporto conflittuale fra questa ed il padre) tali da suscitare l’attivazione del soggetto garante.
In esito ad un articolato iter argomentativo, la Sentenza in commento perviene così ad un esito assolutorio nei confronti della coimputata, madre della vittima, con la formula “per non aver commesso il fatto“, posto che dello stesso (ugualmente qualificato per le ipotesi delittuose) è invece stato riconosciuto colpevole il marito.