Il Tribunale di Ivrea ha avuto occasione di pronunciarsi in merito alla corretta individuazione del Giudice territorialmente competente a giudicare il reato di rivelazione di segreti scientifici o commerciali.
La pronuncia trae origine dal processo penale intentato nei confronti di un soggetto accusato di aver acquisito – presso lo stabilimento dell’azienda di provenienza, sito in Ivrea (TO) – e successivamente impiegato e/o rivelato – presso diverse aziende con sede in Olbia e Tempio Pausania (SS) – notizie di carattere industriale e commerciale destinate a rimanere segrete.
Il Giudice, investito della questione di incompetenza territoriale in via preliminare dalla difesa dell’imputato, ha ritenuto di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero dichiarandosi incompetente e motivando la decisione in commento con un articolato excursus della disciplina del codice di rito.
Il caso sub iudice vedeva l’imputato chiamato a giudizio per rispondere di due differenti episodi, entrambi qualificati entro l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 623 c.p., l’uno in forma tentata (per non essere riuscito l’agente nell’intento di impiegare le informazioni apprese), l’altro in forma consumata, enucleati in altrettanti capi di imputazione e tra loro uniti dal vincolo della continuazione (art. 81 co. 2 c.p.).
Decisivi per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale sono stati:
- da un lato, il disposto dell’art. 16 c.p.p., applicabile in caso di reati fra loro connessi (come nel caso in esame), a norma dell’art. 12 lett. b) del medesimo codice, che impone di avere riguardo al locus di consumazione del solo reato più grave: in questo caso il reato contestato in forma consumata e non tentata;
- dall’altro, il dato geografico relativo al luogo di effettivo impiego o rivelazione (in ipotesi d’accusa) delle informazioni commerciali apprese dal soggetto agente, ravvisandosi appunto in siffatta condotta la consumazione del reato di cui all’art. 623 c.p.: nel caso di specie, detti luoghi sono stati individuati, sulla scorta di univoche risultanze documentali, in quelli ove hanno sede le aziende beneficiarie della presunta rivelazione delle notizie.
Il tribunale ha così avuto occasione di riaffermare l’orientamento giurisprudenziale pressoché unanime secondo cui, ai fini della determinazione della competenza, il delitto di cui all’art. 623 c.p. si consuma nel momento e luogo della rivelazione o impiego – a proprio o altrui profitto- e senza autorizzazione del titolare (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. 29205 del 16.02.2016).
In conclusione, il Giudice ha pronunciato Sentenza ex art. 23 c.p.p. ritenendo la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Tempio Pausania (SS), rimettendo conseguentemente gli atti al Pubblico Ministero per l’opportuna trasmissione alla Procura competente ad esercitare l’azione penale.