Sicurezza sul lavoro: sul datore grava una posizione di garanzia

di Avvocato Carlo Cavallologo_espansione_2010

Articolo comparso sulla rivista Espansione (gennaio 2017).

 

La IV sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44327 del 30/9/2016, ribadisce alcuni consolidati principi in materia di responsabilità del datore di lavoro per i danni cagionati ai prestatori d’opera in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

La questione, come sempre, è incentrata sulla individuazione dei casi in cui il comportamento del lavoratore può considerarsi abnorme e, come tale, da solo sufficiente ad elidere il nesso tra evento lesivo e condotta del datore di lavoro, sul quale grava la posizione di garante della salute e dell’incolumità del lavoratore.

            Nel caso di specie un operaio edile, impegnato nel taglio di alcuni tondini di ferro tramite una cesoia, pur essendosi avveduto del sollevamento dell’apposita protezione mobile della zona di taglio della macchina, continuava nell’effettuazione dei tagli ed  introduceva così inavvertitamente il dito all’interno del meccanismo, subendo l’amputazione della falange distale del primo dito della mano destra e riportando lesioni giudicate guaribili in 55 giorni.

Veniva quindi contestato al datore di lavoro di aver messo a disposizione del lavoratore un macchinario non conforme alle normative di sicurezza nonché di aver omesso di prendere le misure necessarie all’utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura e di non aver fornito le necessarie informazioni e istruzioni al lavoratore.

La tesi difensiva, che negava ogni responsabilità del datore di lavoro per le lesioni, qualificava come abnorme il comportamento del lavoratore, sostenendo la sua assoluta imprevedibilità, tale da sollevare il datore di lavoro da ogni responsabilità. A sostegno di tale assunto, si richiamava l’assoluta episodicità della condotta negligente da parte del lavoratore, che in precedenza aveva sempre operato in sicurezza e che il giorno dell’occorso aveva deciso di lavorare con il dispositivo di sicurezza manomesso, essendone perfettamente consapevole.

Le argomentazioni difensive, tuttavia, non trovavano accoglimento né in primo grado né in appello.

Il datore di lavoro riproponeva la medesima tesi quale unico motivo di doglianza del ricorso per Cassazione.

Secondo la Suprema Corte, «il rischio (di utilizzo della macchina senza protezione) era conosciuto o quanto meno conoscibile da parte del datore di lavoro, ma non adeguatamente fronteggiato, atteso che, secondo quanto riferito dall’ispettore del lavoro, i lavoratori procedevano comunemente a protezione aperta per questione di ritmi ».

Al datore di lavoro, dunque, si rimproverava di non aver agito «in modo da scongiurare il rischio che i lavoratori potessero rimuovere il dispositivo di protezione e, anche solo accidentalmente, posizionassero le dita in corrispondenza della zona di taglio».

In altre parole: la presenza del rischio di un comportamento scorretto del lavoratore, derivante dalle caratteristiche del macchinario, postula che detto rischio sia oggetto di previsione del datore di lavoro.

Per tale ordini di ragioni, secondo la Suprema Corte, non era possibile considerare il comportamento del lavoratore abnorme e idoneo a interrompere il nesso causale fra la condotta contestata al datore di lavoro e l’evento lesivo, essendo un dato ormai incontestabilmente acquisito che «le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore ed all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro».

Ma a che condizioni, allora, la condotta del prestatore d’opera può ritenersi abnorme?

«Quando – scrive la Corte – essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso». Si tratta cioè, di un comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Anche la semplice conoscibilità di un rischio connesso con una lavorazione in corso, invece, obbliga il datore di lavoro ad intervenire per fronteggiare adeguatamente il pericolo di infortunio derivante dall’uso scorretto e vietato di un macchinario.

Una posizione di garanzia così congegnata, dunque, riafferma la necessità per il datore di lavoro di predisporre adeguati controlli sull’operato dei lavoratori, in modo da sorvegliare assiduamente lo svolgimento delle mansioni affidate al prestatore d’opera.