STALKING BANCARIO

di Avv. Carlo Cavallo150123-banca_finanza

Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017).

 

Ad ottobre dell’anno scorso è stata presentata la proposta di legge rubricata come “Modifica all’articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori commesso nell’esercizio di attività di recupero di crediti”. Gli estensori mirano ad ampliare il novero dei soggetti perseguibili per fatti costituenti atti persecutori, con particolare riguardo a coloro che pongono in essere condotte aggressive ai fini di recuperare il proprio credito e cioè istituti di credito, enti erogatori di servizi società finanziarie e tutte le società che per conto di questi soggetti si occupano del recupero-credito.

Varie le condotte ipotizzabili: “la violazione dell’obbligo di informazione al debitore del nome dell’operatore e/o della società di recupero crediti e/o del creditore per il quale si sta tentando il recupero; l’utilizzo di numeri non visibili nel contattare il debitore, l’utilizzo di informazioni ingannevoli al fine di intimorire il debitore, come minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, assolutamente vessatorie, come ad esempio dichiarare che al mancato pagamento possa far seguito il fallimento, il pignoramento dello stipendio, o la vendita immediata all’asta della abitazione; la pratica di contattare il debitore in orari e con frequenza che supera ogni ragionevolezza e rispetto, oppure sulle utenze personali del debitore anche quando questi dichiari di essere formalmente assistito da un legale; la violazione del divieto di comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dai diretti interessati (quali familiari, colleghi, vicini di casa del debitore) con lo scopo di esercitare pressione; la violazione del divieto di affissione di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, o di recapito di cartoline postali o plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili); l’utilizzo di marchi quasi identici a quelli del Tribunale e/o del Ministero di Giustizia; l’utilizzo di terminologie improprie quali “lettera di decreto ingiuntivo”, tali da creare ansia e preoccupazione nel debitore; il mancato rispetto del divieto di violazione del domicilio senza il consenso”.

La proposta di legge si compone di un unico articolo, che aggiungerebbe all’art. 612-bis i seguenti due commi: “La pena è aumentata se quanto previsto al primo comma del presente articolo è commesso da istituti bancari e/o società finanziarie e/o filiali di recupero credito e/o qualsiasi altro soggetto giuridico e/o nella attività di recupero crediti quando vengano messe in atto condotte che esulano e travalichino quanto previsto dalla legge e le norme del codice di procedura civile.

La stessa pena si applica alla persona fisica che agisca in proprio o per conto di persona giuridica”.

Il testo della norma, dunque, indica quali soggetti attivi gli istituti bancari.     

Orbene: per sanzionare effettivamente l’ente si dovrà estendere la responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, includendo tra i reati presupposto anche lo stalking c.d. “bancario”.

In sostanza, il funzionario dell’ente addetto al recupero del credito che, tramite pratiche illegittime volte a favorire la propria impresa, cagioni, come prevede l’art. 612 bis c.p., un perdurante e grave stato di ansia o di paura nel debitore ovvero ingeneri nello stesso un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero lo costringa ad alterare le proprie abitudini di vita, farà scattare in capo all’ente le sanzioni previste nella normativa 231. La responsabilità dell’ente, secondo i principi generali, sussisterà anche quando non sia identificato l’autore degli atti persecutori, così come previsto all’art. 8 co. I lett. a) del decreto.

L’estensione della responsabilità degli enti come sopra descritta potrà avere adeguata funzione deterrente, costringendo gli istituti di credito o gli altri soggetti indicati a vigilare in modo più efficiente sui propri funzionari addetti al recupero del credito. A tal proposito, sarà importante ancora una volta, l’adozione di un Codice Etico che preveda delle modalità di rapporto col debitore che ne rispettino la dignità e la libertà morale e la predisposizione di un apparato sanzionatorio, necessario per garantire l’efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione.